Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Rapporto Montebourg: ampio e ingiustificato attacco alla piazza finanziaria Svizzera

COMUNICATO STAMPA

Rapporto Montebourg: ampio e ingiustificato attacco alla piazza
finanziaria Svizzera

Un rapporto di una missione d'informazione parlamentare francese critica
parecchi aspetti della legislazione e prassi svizzere di lotta contro il
riciclaggio di denaro. Il rapporto giudica gli sforzi sostenuti dalla
Svizzera nella lotta contro la delinquenza finanziaria ma lo fa in modo
unilaterale e in parte polemico. Sul ruolo avanguardistico ricoperto
dalla Svizzera rispetto ad altri Paesi nella lotta contro il riciclaggio
di denaro nel settore non bancario non viene detto nulla. Il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) respinge tutte le accuse di
lassismo nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Relativizza
inoltre l'importanza e l'eloquenza di rapporti di questo genere e
precisa che le conclusioni dei parlamentari francesi sono in
contraddizione con le constatazioni di organismi internazionali. Questi
ultimi hanno infatti attestato che in Svizzera la lotta contro il
riciclaggio di denaro ha raggiunto uno standard elevato.
Il rapporto è stato redatto dopo due visite effettuate in Svizzera da
una delegazione di parlamentari francesi nei mesi di settembre del 1999
e del 2000. Per questa procedura, peraltro insolita, le autorità
svizzere hanno dato tutta la loro disponibilità. Il rapporto non si
fonda su un'analisi dettagliata degli strumenti svizzeri di lotta contro
il riciclaggio di denaro, bensì mescola, in una valutazione parziale,
aspetti pertinenti, erronei e in parte polemici di tutti i possibili
temi riguardanti la piazza finanziaria svizzera. Un simile attacco
discredita già di per sé il rapporto. Alla base dello stesso vi erano
alcuni colloqui informali, che hanno avuto luogo con rappresentanti
dell'amministrazione federale, di alcuni Cantoni e del settore privato.
Procedimento svizzero efficace
La Svizzera combatte con tutta fermezza la criminalità finanziaria e  in
particolare il riciclaggio di denaro. A questo scopo il Governo svizzero
ha progressivamente introdotto una serie di misure efficaci intese a non
accettare fondi illegali. Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio
di denaro, la Svizzera si impegna fermamente ad applicare le sue severe
disposizioni in materia di prevenzione e di perseguimento penale. Già
nel 1991 le banche sono state obbligate dalla Commissione federale delle
banche (CFB) ad accertare l'avente economicamente diritto del conto nei
casi di nuove aperture di conti e di conti esistenti.
In Svizzera tutti gli intermediari finanziari soggiacciono del resto
alla legge sul riciclaggio di denaro in vigore dal 1998. Nel confronto
internazionale, questa legge ha una portata particolarmente ampia e
profonda in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Essa copre
un ampio ventaglio di professioni potenzialmente esposte alle attività
di riciclaggio di denaro (avvocati, notai, uffici-cambio ecc.). Il
dispositivo antiriciclaggio di questa legge disciplina l'ammissione e la
vigilanza per mezzo di un'autorità di controllo, comprende obblighi
speciali di diligenza (identificazione del beneficiario economico,
obbligo di chiarificazione delle transazioni, obbligo di allestire e di
conservare documenti), l'obbligo di dichiarare sospetti nonché sanzioni
in caso d'infrazioni.
Nel 1999 e 2000 in Svizzera mediamente circa il 70 per cento delle
dichiarazioni sono state trasmesse alle autorità penali (1999: 198 di
303 dichiarazioni = 65,4%; 2000: 223 di 311 dichiarazioni = 71,3%). [In
Francia solo il 7%, in media, delle dichiarazioni ha avuto un seguito
penale (1999: 129 di 1655 dichiarazioni = 7,8%; 2000: 156 di 2500
dichiarazioni = 6,2%)]. Sebbene in Svizzera vengano presentate meno
dichiarazioni, queste hanno però conseguenze di gran lunga più
significative che altrove. Molto spesso la lotta contro il riciclaggio
di denaro avviene nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale.
Ciò evidenzia l'efficienza del sistema svizzero.
Legge svizzera esaustiva
Come succede per l'applicazione di ogni nuova legge, l'introduzione del
dispositivo antiriciclaggio incontra qualche difficoltà nella fase
d'avvio. Nella fattispecie l'esperienza ha mostrato che l'effettivo di
personale dell'autorità di controllo incaricata di applicare la legge
antiriciclaggio nel caso degli "altri" intermediari finanziari -  vale a
dire i fornitori di servizi finanziari per i quali la Commissione
federale delle banche e l'Ufficio federale delle assicurazioni private
non sono competenti - non è ancora sufficiente. Pertanto, è stata
adottata (e comunicata) una serie di misure con lo scopo di aumentare
gli effettivi in seno all'autorità di controllo, rafforzare la sua
posizione nell'amministrazione e migliorare la collaborazione con gli
organismi di autodisciplina. Le note difficoltà che devono ancora essere
superate a livello di applicazione riguardano solo una piccola parte del
settore finanziario che, nella maggior parte dei Paesi europei (in
Francia, ad es. le professioni giuridiche, avvocati, notai ecc. sono di
recente stati tolti dal progetto di legge che intendeva sottoporli agli
obblighi antiriciclaggio), non è ancora stata oggetto di una
regolamentazione così approfondita. Per contro, l'applicazione della
legislazione non pone problemi nei settori di più ampia rilevanza
economica, come il settore delle banche, dei commercianti di valori
mobiliari e delle assicurazioni. Segnatamente nell'applicazione
sistematica del principio del "know-your-customer" la piazza finanziaria
svizzera è da molto tempo all'avanguardia. In questi e in altri punti il
rapporto sfonda quindi porte aperte.
In occasione della sua ultima valutazione effettuata nel 1998 la
"Financial Action Task Force" (FATF) ha giudicato positivamente gli
strumenti normativi svizzeri e certificato la loro conformità al livello
degli standard internazionali. Quale Paese fondatore della FATF la
Svizzera ha da sempre partecipato attivamente ai lavori e contribuirà
anche in futuro al perfezionamento di questi standard nonché alla lotta
contro la criminalità finanziaria internazionale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni: Giovanni Colombo, Amministrazione federale delle finanze,
tel. 031 322 60 87

 Ulteriori informazioni sui temi presentati si trovano nella rubrica
"hot spot" del nostro sito internet www.dff.admin.ch.

21.2.2001