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Il contrabbando di sigarette: collaborazione con l'UE

COMUNICATO STAMPA

Il contrabbando di sigarette: collaborazione con l'UE

1. Situazione attuale

Il presunto boss mafioso Gerardo Cuomo è stato arrestato a Zurigo nel
mese di maggio del 2000. Il 4 agosto è avvenuto a Lugano l'arresto del
presidente del tribunale penale ticinese Franco Verda. Le indagini
condotte in Ticino e in Puglia, soprannominate „Ticinogate“, hanno da
allora riempito le prime pagine dei giornali e dei mass media
elettronici. La Svizzera viene nuovamente presentata come il crocevia
finanziario e organizzativo del commercio illegale di sigarette. Il
motivo è il seguente: da parecchio tempo l'Unione europea (UE)
rimprovera alla Svizzera di non impedire il finanziamento e
l'organizzazione del contrabbando di sigarette e di non prestare in
siffatti casi neanche l'assistenza giudiziaria. Si dimentica tuttavia
che la Svizzera ha sinora prestato assistenza giudiziaria in numerosi
casi di frode a scapito del bilancio dell'UE. In occasione della sua
visita a Bruxelles nel mese di luglio del 2000 il consigliere federale
Jeseph Deiss ha inoltre confermato la disponibilità della Svizzera a
intavolare rapidamente delle trattative anche per quanto concerne la
lotta contro le truffe doganali e fiscali.

2. Accordata l'assistenza giudiziaria in caso di truffa in materia
fiscale

I mass media ricordano ripetutamente che in Svizzera il contrabbando di
sigarette non costituirebbe un reato e che in tali casi non sarebbe
pertanto possibile prestare assistenza giudiziaria. Tale affermazione
non è esatta. La Svizzera presta assistenza giudiziaria in materia
fiscale se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale (legge
federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia
penale (AIMP), articolo 3, capoverso 3*, ultima frase). Poiché nei casi
più importanti di contrabbando di sigarette imputabili alla criminalità
organizzata si è sempre potuta accertare l'esistenza di una truffa in
materia fiscale, in numerosi casi l'amministrazione delle dogane ha, su
richiesta, prestato assistenza giudiziaria. Il 9 agosto 2000 le autorità
antimafia di Bari hanno per esempio esplicitamente lodato la
collaborazione della Svizzera nella lotta contro il contrabbando
internazionale di sigarette.

? 3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che
sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni
in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o
economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza
secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su
una truffa in materia di tasse.

3. Misure preventive

Per reprimere il contrabbando di sigarette verso l'UE, dal 1994
l'Amministrazione federale delle dogane svizzere notifica
elettronicamente tutti i trasporti di sigarette che lasciano la Svizzera
in una procedura di transito sia all'ufficio di passaggio sia
all'ufficio di destinazione e alla Commissione UE (OLAF = Organizzazione
della lotta antifrodi). Ciò consente agli organi doganali degli Stati
membri dell'UE di seguire il percorso dell'invio e di intervenire contro
eventuali infrazioni. Quale ulteriore provvedimento contro il
contrabbando di sigarette, la Svizzera ha deciso di accettare unicamente
delle fideiussioni particolari per le sigarette trasportate in transito,
aumentando inoltre massicciamente gli importi delle garanzie per tali
invii. I tributi ascendono a circa un milione di franchi per autocarro
con rimorchio. Entrambi i provvedimenti hanno in pratica bloccato la
spedizione di sigarette da punti franchi doganali svizzeri. La Svizzera
fornisce in tal modo un notevole contributo alla lotta contro il
contrabbando.

4. Una concezione giuridica parzialmente diversa

Uno dei motivi principali per cui la Svizzera si trova sempre al centro
delle critiche è la diversa concezione giuridica esistente tra la
Svizzera e l'UE concernente il campo d'applicazione del protocollo
aggiuntivo del 9 giugno 1997 all'Accordo di libero scambio tra la
Svizzera e l'UE relativo all'assistenza amministrativa reciproca in
materia doganale (RU 1999 II 1822). L'UE chiede spesso mediante
l'assistenza amministrativa provvedimenti la cui esecuzione, secondo la
concezione giuridica svizzera, è ammessa soltanto nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria. Viene inoltre criticata la durata, spesso
eccessivamente lunga, della procedura di assistenza giudiziaria. La
Svizzera non è la sola responsabile delle lungaggini procedurali. Spesso
il contenuto di una domanda di assistenza giudiziaria non adempie le
condizioni legali cosicché l'esecuzione può essere ordinata soltanto
dopo ripetute richieste suppletorie d'informazione.

L'assistenza amministrativa
L'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la
Svizzera e l'UE è applicata dalla Svizzera dal 1° luglio 1997 sulla base
di un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio Svizzera - UE
del 1972 (RU 1999 1820).
Nell'ambito di tale accordo le parti contraenti - su richiesta o
spontaneamente - si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in
caso di scoperta di infrazioni contro la legislazione doganale. Essa
concerne l'importazione, l'esportazione e il transito di merci compresi
i divieti, le restrizioni e i controlli. L'assistenza amministrativa può
avvenire tra le direzioni, ma anche p.es. tra gli uffici doganali
contigui. Ogni anno vengono scambiate centinaia di informazioni - in
particolare con i paesi limitrofi, tutti membri dell'UE.
Tali informazioni consentono segnatamente di scoprire
- azioni che potrebbero contravvenire alla legislazione doganale (p.es.
evasioni fiscali, truffe in materia di sovvenzioni);
- - movimenti illegali di merci e mezzi di trasporto (p.es. fornitura di
merci non sdoganate);
- invii esportati regolarmente, ma non dichiarati all'importazione
(p.es. elusione dell'imposta sul valore aggiunto).

L'assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi da
un'autorità per sostenere un'autorità estera in una procedura penale. È
irrilevante se essa è stata richiesta per il perseguimento di un reato o
per l'esecuzione di una sentenza. Nell'assistenza giudiziaria rientrano
segnatamente l'interrogatorio di imputati, informatori o testimoni, la
messa al sicuro o la produzione di mezzi probatori, la perquisizione
domiciliare e il sequestro, la notifica di citazioni, sentenze, ecc.. Le
autorità estere inoltrano le loro richieste all'Ufficio federale di
giustizia, 3003 Berna.
5. La preparazione dei negoziati

Il contrabbando di sigarette a scapito dell'UE è un problema che
riguarda tutta l'Europa. La lotta contro il crimine organizzato nel
campo del contrabbando di sigarette va quindi intrapresa in
collaborazione con l'UE. Con scritto del 9 settembre 1998 la Svizzera ha
inoltre segnalato la sua disponibilità ai commissari dell'UE Gradin e
van den Broek. Essa è stata rinnovata in occasione della visita
effettuata nel mese di luglio a Bruxelles dal consigliere federale
Joseph Deiss. La Svizzera non ha nessun interesse ad essere il crocevia
del contrabbando organizzato di sigarette. Il nostro paese è invece
interessato a un sistema doganale efficiente, a una lotta efficace
contro le truffe nonché a un'ottima collaborazione a livello
internazionale.

I colloqui avvenuti l'anno scorso tra gli esperti di entrambe le parti
in seguito al suddetto scambio di lettere costituiscono la base per i
mandati di negoziazione che vengono attualmente elaborati da ambedue le
parti. In autunno la commissione UE e la Svizzera stabiliranno un
ordinamento concernente le richieste di trattative presentate da
entrambe le parti anche al di fuori di tale campo, nel quale dovrebbero
definire il modo di procedere.

Informazioni:
Hermann Kästli, Direzione generale delle dogane, capo della divisione
principale Diritto e tributi, tel. 031 322 65 03

1. Situazione attuale

Il presunto boss mafioso Gerardo Cuomo è stato arrestato a Zurigo nel
mese di maggio del 2000. Il 4 agosto è avvenuto a Lugano l'arresto del
presidente del tribunale penale ticinese Franco Verda. Le indagini
condotte in Ticino e in Puglia, soprannominate „Ticinogate“, hanno da
allora riempito le prime pagine dei giornali e dei mass media
elettronici. La Svizzera viene nuovamente presentata come il crocevia
finanziario e organizzativo del commercio illegale di sigarette. Il
motivo è il seguente: da parecchio tempo l'Unione europea (UE)
rimprovera alla Svizzera di non impedire il finanziamento e
l'organizzazione del contrabbando di sigarette e di non prestare in
siffatti casi neanche l'assistenza giudiziaria. Si dimentica tuttavia
che la Svizzera ha sinora prestato assistenza giudiziaria in numerosi
casi di frode a scapito del bilancio dell'UE. In occasione della sua
visita a Bruxelles nel mese di luglio del 2000 il consigliere federale
Jeseph Deiss ha inoltre confermato la disponibilità della Svizzera a
intavolare rapidamente delle trattative anche per quanto concerne la
lotta contro le truffe doganali e fiscali.

2. Accordata l'assistenza giudiziaria in caso di truffa in materia
fiscale

I mass media ricordano ripetutamente che in Svizzera il contrabbando di
sigarette non costituirebbe un reato e che in tali casi non sarebbe
pertanto possibile prestare assistenza giudiziaria. Tale affermazione
non è esatta. La Svizzera presta assistenza giudiziaria in materia
fiscale se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale (legge
federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia
penale (AIMP), articolo 3, capoverso 3*, ultima frase). Poiché nei casi
più importanti di contrabbando di sigarette imputabili alla criminalità
organizzata si è sempre potuta accertare l'esistenza di una truffa in
materia fiscale, in numerosi casi l'amministrazione delle dogane ha, su
richiesta, prestato assistenza giudiziaria. Il 9 agosto 2000 le autorità
antimafia di Bari hanno per esempio esplicitamente lodato la
collaborazione della Svizzera nella lotta contro il contrabbando
internazionale di sigarette.

? 3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che
sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni
in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o
economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza
secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su
una truffa in materia di tasse.

3. Misure preventive

Per reprimere il contrabbando di sigarette verso l'UE, dal 1994
l'Amministrazione federale delle dogane svizzere notifica
elettronicamente tutti i trasporti di sigarette che lasciano la Svizzera
in una procedura di transito sia all'ufficio di passaggio sia
all'ufficio di destinazione e alla Commissione UE (OLAF = Organizzazione
della lotta antifrodi). Ciò consente agli organi doganali degli Stati
membri dell'UE di seguire il percorso dell'invio e di intervenire contro
eventuali infrazioni. Quale ulteriore provvedimento contro il
contrabbando di sigarette, la Svizzera ha deciso di accettare unicamente
delle fideiussioni particolari per le sigarette trasportate in transito,
aumentando inoltre massicciamente gli importi delle garanzie per tali
invii. I tributi ascendono a circa un milione di franchi per autocarro
con rimorchio. Entrambi i provvedimenti hanno in pratica bloccato la
spedizione di sigarette da punti franchi doganali svizzeri. La Svizzera
fornisce in tal modo un notevole contributo alla lotta contro il
contrabbando.

4. Una concezione giuridica parzialmente diversa

Uno dei motivi principali per cui la Svizzera si trova sempre al centro
delle critiche è la diversa concezione giuridica esistente tra la
Svizzera e l'UE concernente il campo d'applicazione del protocollo
aggiuntivo del 9 giugno 1997 all'Accordo di libero scambio tra la
Svizzera e l'UE relativo all'assistenza amministrativa reciproca in
materia doganale (RU 1999 II 1822). L'UE chiede spesso mediante
l'assistenza amministrativa provvedimenti la cui esecuzione, secondo la
concezione giuridica svizzera, è ammessa soltanto nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria. Viene inoltre criticata la durata, spesso
eccessivamente lunga, della procedura di assistenza giudiziaria. La
Svizzera non è la sola responsabile delle lungaggini procedurali. Spesso
il contenuto di una domanda di assistenza giudiziaria non adempie le
condizioni legali cosicché l'esecuzione può essere ordinata soltanto
dopo ripetute richieste suppletorie d'informazione.

L'assistenza amministrativa
L'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la
Svizzera e l'UE è applicata dalla Svizzera dal 1° luglio 1997 sulla base
di un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio Svizzera - UE
del 1972 (RU 1999 1820).
Nell'ambito di tale accordo le parti contraenti - su richiesta o
spontaneamente - si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in
caso di scoperta di infrazioni contro la legislazione doganale. Essa
concerne l'importazione, l'esportazione e il transito di merci compresi
i divieti, le restrizioni e i controlli. L'assistenza amministrativa può
avvenire tra le direzioni, ma anche p.es. tra gli uffici doganali
contigui. Ogni anno vengono scambiate centinaia di informazioni - in
particolare con i paesi limitrofi, tutti membri dell'UE.
Tali informazioni consentono segnatamente di scoprire
- azioni che potrebbero contravvenire alla legislazione doganale (p.es.
evasioni fiscali, truffe in materia di sovvenzioni);
- - movimenti illegali di merci e mezzi di trasporto (p.es. fornitura di
merci non sdoganate);
- invii esportati regolarmente, ma non dichiarati all'importazione
(p.es. elusione dell'imposta sul valore aggiunto).

L'assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi da
un'autorità per sostenere un'autorità estera in una procedura penale. È
irrilevante se essa è stata richiesta per il perseguimento di un reato o
per l'esecuzione di una sentenza. Nell'assistenza giudiziaria rientrano
segnatamente l'interrogatorio di imputati, informatori o testimoni, la
messa al sicuro o la produzione di mezzi probatori, la perquisizione
domiciliare e il sequestro, la notifica di citazioni, sentenze, ecc.. Le
autorità estere inoltrano le loro richieste all'Ufficio federale di
giustizia, 3003 Berna.
5. La preparazione dei negoziati

Il contrabbando di sigarette a scapito dell'UE è un problema che
riguarda tutta l'Europa. La lotta contro il crimine organizzato nel
campo del contrabbando di sigarette va quindi intrapresa in
collaborazione con l'UE. Con scritto del 9 settembre 1998 la Svizzera ha
inoltre segnalato la sua disponibilità ai commissari dell'UE Gradin e
van den Broek. Essa è stata rinnovata in occasione della visita
effettuata nel mese di luglio a Bruxelles dal consigliere federale
Joseph Deiss. La Svizzera non ha nessun interesse ad essere il crocevia
del contrabbando organizzato di sigarette. Il nostro paese è invece
interessato a un sistema doganale efficiente, a una lotta efficace
contro le truffe nonché a un'ottima collaborazione a livello
internazionale.

I colloqui avvenuti l'anno scorso tra gli esperti di entrambe le parti
in seguito al suddetto scambio di lettere costituiscono la base per i
mandati di negoziazione che vengono attualmente elaborati da ambedue le
parti. In autunno la commissione UE e la Svizzera stabiliranno un
ordinamento concernente le richieste di trattative presentate da
entrambe le parti anche al di fuori di tale campo, nel quale dovrebbero
definire il modo di procedere.

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Servizio della stampa e dell'informazione

Informazioni:
Hermann Kästli, Direzione generale delle dogane, capo della divisione
principale Diritto e tributi, tel. 031 322 65 03

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