Il Consiglio federale adotta l'ordinanza sulla protezione dall'elettrosmog
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio federale adotta l'ordinanza sulla protezione dall'elettrosmog
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l'ORNI,
l'ordinanza sulla protezione dall'elettrosmog. Egli ha essenzialmente
ripreso le prescrizioni contenute nel disegno inviato in consultazione, le
quali vengono già oggi ampiamente applicate. L'ordinanza entrerà in vigore
il 1° febbraio 2000. Il suo obiettivo è di proteggere la popolazione dagli
effetti dannosi dell'elettrosmog e di provvedere affinché, nelle zone
abitate, il carico inquinante persistente sia il minimo possibile.
Le "radiazioni non ionizzanti" (RNI) - come viene chiamato l'elettrosmog
nel gergo tecnico - sono prodotte ovunque passi corrente elettrica o
vengano emesse onde radioelettriche e microonde. È dimostrato che
l'esposizione alle radiazioni di forte intensità è dannosa per l'uomo. In
proposito vi sono indizi attendibili secondo cui anche le radiazioni di
debole intensità potrebbero essere nocive e disturbare il benessere in
generale. Tuttavia, sono soprattutto gli effetti a lungo termine ad essere
ancora insufficientemente conosciuti. La legge sulla protezione
dell'ambiente, sulla quale si fonda anche la nuova ordinanza, fornisce
direttive chiare su come si debba agire con simili rischi. Secondo la
legge, nell'ambito della prevenzione, gli effetti che potrebbero risultare
dannosi o molesti vanno limitati per tempo nella misura massima consentita
dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità
economiche.
Da febbraio a maggio 1999 si è svolta una consultazione pubblica sul
disegno d'ordinanza. Quale misura preventiva, il progetto prevedeva
determinate distanze dagli edifici abitativi, dalle scuole, dagli
ospedali, ecc. Il risultato della consultazione si è rivelato controverso.
Oggetto di contestazione è risultata in primo luogo la questione di
"quanta" protezione preventiva sia necessaria e di cosa significhi
"sopportabile" per l'economia. Mentre i rappresentanti di questo settore
hanno ritenuto eccessive o addirittura totalmente inutili le misure
proposte, le organizzazioni ambientaliste e i cittadini interessati erano
invece del parere che la regolamentazione non fosse sufficientemente
severa. Per quanto riguarda i valori limite auspicati, essi variavano da
un estremo all'altro, ossia da un fattore zero a mille.
Mantenuta la prassi attuale
Il Consiglio federale ha essenzialmente deciso di seguire la via di mezzo
tracciata nel progetto inviato in consultazione. In tal modo, egli
conferma a grandi tratti la prassi adottata da un anno a questa parte
nella costruzione di antenne per la telefonia mobile e quella vigente da
diversi anni ormai nella costruzione di linee dell'alta tensione.
L'ordinanza prevede prescrizioni per le linee elettriche, gli impianti di
trasformazione, le sottostazioni, le ferrovie, le installazioni elettriche
domestiche nonché gli impianti di trasmissione e radar. Essa riprende i
valori limite della soglia di pericolo riconosciuti a livello
internazionale, contenuti anche in una nuova raccomandazione della
Commissione dell'UE. Tali valori limite vanno rispettati ovunque
soggiornino delle persone, anche se solo per un breve periodo di tempo.
Secondo l'esperienza attuale, ciò non costituisce alcun problema in
Svizzera.
Una protezione particolare per le zone abitate
La raccomandazione dell'UE lascia liberi gli Stati membri di prescrivere
una protezione ulteriore ai fini della prevenzione. In Svizzera detta
protezione viene espressamente stabilita dalla legge sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb), nell'intento di mantenere a un livello minimo gli
effetti delle radiazioni negli ambiti in cui gli effetti non sono ancora
stati chiariti dal profilo scientifico. L'ORNI attua tale proposito
prevedendo valori limite più severi per i luoghi dove le persone sono
esposte alle radiazioni per tempi prolungati. L'esperienza insegna che,
con un onere ragionevole, è possibile mantenere la soglia di pericolo a un
livello notevolmente inferiore rispetto al carico inquinante persistente.
A tal fine, l'ordinanza prevede inoltre per ogni tipo d'impianto un
"valore limite dell'impianto", fissato in corrispondenza delle possibilità
tecniche e notevolmente più severo rispetto alla soglia di pericolo.
Il valore limite dell'impianto, come si può dedurre dal nome, serve a
limitare le radiazioni prodotte da un impianto. Esso non dev'essere
rispettato ovunque, ma soltanto negli edifici abitativi, nelle scuole,
negli ospedali e in altri luoghi in cui le persone soggiornano per periodi
di tempo prolungati. Per le antenne della telefonia mobile, il valore
limite dell'impianto oscilla fra 4 e 6 volt al metro. Concretamente, ciò
significa che, nel caso di un'antenna molto potente, la distanza dagli
edifici limitrofi dev'essere di 40-50 metri. Dato che un'antenna emette
radiazioni di minore intensità verso il basso, nel caso di un'antenna
posata sul tetto - grazie alla schermatura effettuata da quest'ultimo
verso il basso - per l'edificio sul quale l'antenna è ubicata è già
sufficiente una distanza di un metro dagli spazi abitati. Da un anno,
ormai, nell'autorizzazione di nuove antenne si tiene conto di tale valore
limite.
Gli impianti esistenti devono essere risanati quando il valore limite
dell'impianto non è rispettato. Fanno eccezione unicamente le linee
elettriche esistenti nonché le linee ferroviarie, dato che in tal caso i
risanamenti - in particolare il trasferimento verso un altro sito - non
sarebbero possibili sul piano tecnico oppure risulterebbero eccessivamente
onerosi.
Nessuna nuova zona edificabile in aree inquinate
L'ordinanza non prevede soltanto prescrizioni per gli impianti che
producono elettrosmog, bensì anche per la pianificazione del territorio.
In futuro, le nuove zone edificabili possono essere delimitate soltanto là
dove il valore limite dell'impianto è rispettato. Per contro, il Consiglio
federale lascia ai Cantoni e ai Comuni la libertà di decidere su come
procedere con le zone edificabili esistenti che si trovano nelle immediate
vicinanze di un impianto.
Telefoni cellulari: la Confederazione sostiene la dichiarazione dei
prodotti
Non sono interessati dall'ordinanza i telefoni cellulari. Per limitare le
radiazioni prodotte da tali apparecchi e da altri apparecchi elettrici
sono necessarie prescrizioni tecniche internazionali, che la Svizzera non
può emanare autonomamente. Uno strumento efficace per stimolare i
produttori a fabbricare apparecchi che emettono poche radiazioni, e per
informare i consumatori sul carico inquinante prodotto dai loro telefoni
cellulari, è la dichiarazione delle radiazioni emesse. La Confederazione
sostiene le organizzazioni dei consumatori nell'introduzione di una simile
dichiarazione dei prodotti.
L'ORNI si fonda sullo stato attuale delle conoscenze in materia di effetti
sulla salute e di possibilità tecniche per la riduzione delle radiazioni.
Il Consiglio federale terrà conto delle nuove conoscenze e,
all'occorrenza, provvederà ad adeguare ad esse la nuova ordinanza .
Berna, 23 dicembre 1999
DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: Jürg Baumann, capo del servizio Radiazioni non ionizzanti,
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP),
tel. 031 322 69 64.
Allegati: ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI), accompagnata dal rapporto esplicativo e dal rapporto sui risultati
della consultazione.
Internet: l'ORNI con il suo rapporto esplicativo sono consultabili al
seguente indirizzo web
http://www.admin.ch/buwal/recht/index.htm
Spiegazione dei concetti
L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) prevede
due tipi di valori limite: i valori limite della soglia di pericolo e i
valori limite dell'impianto.
Valori limite della soglia di pericolo
I valori limite della soglia di pericolo proteggono da danni alla salute
scientificamente dimostrati. Essi tengono conto delle radiazioni
complessive presenti in un determinato luogo.
I valori limite della soglia di pericolo sono concordati a livello
internazionale e in Svizzera possono essere rispettati senza problemi.
Valori limite dell'impianto
Il principio di prevenzione quale è stabilito nella legge sulla protezione
dell'ambiente chiede che il carico inquinante venga mantenuto a un livello
minimo. I valori limite dell'impianto sono nettamente inferiori a quelli
della soglia di pericolo. Essi si applicano alle radiazioni prodotte da un
singolo impianto e devono essere rispettati ovunque soggiornino delle
persone per un periodo di tempo prolungato (appartamenti, scuole,
ospedali). Il valore limite dell'impianto viene stabilito secondo le
relative possibilità tecniche.