Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Nuove norme sui reati sessuali commessi su fanciulli e divieto della pornografia dura

Nuove norme sui reati sessuali commessi su fanciulli e divieto della
pornografia dura

Il Consiglio federale prende conoscenza dei risultati della
consultazione e dà il mandato per il messaggio

Nella procedura di consultazione è stata accolta con soddisfazione la
maggior parte delle proposte per una revisione parziale del Codice
penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Il Consiglio federale ha
preso oggi conoscenza dei risultati di questa consultazione. In pari
tempo ha incaricato il DFGP di elaborare gli avamprogetti alla luce
della consultazione e di preparare un pertinente messaggio che dovrebbe
essere sottoposto al Parlamento entro la fine dell'anno.

Secondo l'avamprogetto A, il termine di prescrizione dei reati sessuali
commessi su fanciulli minori di 16 anni inizia a decorrere soltanto
dalla maggiore età della vittima; attualmente il reato si prescrive
dieci anni dopo la perpetrazione. Questa proposta, che tiene conto della
circostanza secondo cui i delitti sessuali su fanciulli emergono
soltanto parecchi anni dopo la perpetrazione, ha riscontrato
praticamente unanime approvazione nella consultazione. Nel progetto da
presentare al Parlamento dovrebbe essere mantenuta la limitazione del
nuovo disciplinamento prescrizionale, parzialmente criticata nella
consultazione, ai delitti sessuali gravi, quali in particolare i reati
sessuali commessi su fanciulli, la violenza carnale o la tratta di
esseri umani. Inoltre dovrebbe essere accolto il desiderio espresso da
più parti riguardo a una disposizione transitoria per il nuovo
disciplinamento della prescrizione.

Ha trovato ampia approvazione l'avamprogetto B che, oltre alle
circostanze già punibili come ad es. la produzione, la messa in
circolazione o il fatto di renderla accessibile, intende anche definire
penalmente il procacciamento, l'acquisto e il possesso di pornografia
dura. In occasione della stesura del messaggio dovrebbe essere
realizzata la proposta di numerosi consultati secondo cui, in occasione
del presente ampliamento, devono essere trattati in modo penalmente
differenziato i diversi tipi di pornografia dura (pornografia violenta o
implicante fanciulli, atti sessuali con animali ed escrementi umani).

Il ridisciplinamento del Codice penale militare è approvato con le
medesime riserve fatte nel Codice penale.

Berna, 8 settembre 1999

Altre informazioni:
Vicedirettore Peter Müller, Ufficio federale di giustizia (tel. 031 /
322 41 33).
Il rapporto esplicativo completo può essere ottenuto presso l'Ufficio
federale di giustizia (tel. 031 / 322 41 07; fax 031 / 312 14 07).