Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

La nuova Costituzione federale in vigore l'1.1.2000

La nuova Costituzione federale in vigore l'1.1.2000

Messaggio del Consiglio federale sulla messa in vigore, sui diversi
adeguamenti del testo della Costituzione e sulle necessarie modifiche di
leggi

La nuova Costituzione, approvata lo scorso 18 aprile da popolo e
Cantoni, entrerà in vigore il 1° gennaio del 2000. Il Consiglio federale
ha presentato al Parlamento un decreto federale che prevede per tale
data la sostituzione della vecchia Costituzione risalente al 1874.

Introduzione di modifiche costituzionali

La nuova Costituzione è stata licenziata dal Parlamento il 18 dicembre
1998. Nel febbraio di quest'anno, popolo e Cantoni hanno introdotto
nella vecchia Costituzione una disposizione sulla medicina dei trapianti
e sostituito la cosiddetta „clausola cantonale“ relativa
all'eleggibilità al Consiglio federale con una regolamentazione più
flessibile. Entrambe le modifiche devono ora essere introdotte nella
nuova Costituzione in modo adeguato sotto il profilo redazionale e della
sistematica. Il Consiglio federale sta inoltre formulando proposte per
poter adeguare formalmente alla nuova Costituzione sei iniziative
popolari pronte per essere presentate in votazione, ma che si
riferiscono ancora alla vecchia Costituzione. Si tratta delle iniziative
popolari „per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella
tecnologia riproduttiva“, „per un'età pensionabile flessibile: dai 62
anni per donne e uomini“, „a favore di un'AVS flessibile - contro
l'aumento dell'età di pensionamento per le donne“, „per una
regolamentazione dell'immigrazione“, „per un'equa rappresentanza delle
donne nelle autorità federali“ e „per il dimezzamento del traffico
stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli
spazi vitali“.

Adeguamenti a livello di legge

Grazie a 9 leggi federali, la legislazione sarà adeguata alla nuova
Costituzione negli ambiti seguenti: abrogazione delle Assisi federali,
diritto processuale, segreto redazionale, quota cantonale sulla tassa
d'esenzione dall'obbligo militare, imposizione fiscale sui titoli di
trasporto, diritti politici, divieto di portare ordini cavallereschi o
decorazioni, eleggibilità al Consiglio federale e competenza dei Cantoni
a concludere trattati con l'estero. Prendendo come esempio la legge
federale sui diritti politici si può spiegare di cosa si tratta:
nell'attuale Costituzione vi è una disposizione secondo la quale gli
ecclesiastici non possono essere membri del Consiglio nazionale. Nella
nuova Costituzione tale criterio di incompatibilità non figura più. Di
conseguenza nella legge federale sui diritti politici le relative
disposizioni devono essere adeguate alla nuova situazione: nel caso in
questione, cancellate. Per analogia, lo stesso vale per tutte le altre
leggi che devono ora essere adeguate.

12 agosto 1999

Altre informazioni:
Dott. Aldo Lombardi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 84