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Revoca dell'ammissione provvisoria collettiva -

Revoca dell'ammissione provvisoria collettiva -
i profughi kosovari devono rimpatriare entro la fine di maggio del 2000

Il Consiglio federale ha deciso, in data odierna, di abrogare con
effetto al 16 agosto 1999 l'ammissione provvisoria collettiva dei
profughi di guerra provenienti dal Kosovo. Il ritorno nel Kosovo appare
ora esigibile considerati la fine dei combattimenti e lo stazionamento
di una truppa internazionale di protezione. Poiché la comunità
internazionale degli Stati aveva convenuto di promuovere, nel corrente
anno, il rimpatrio volontario e di rinunciare ai rimpatri forzati, il
Consiglio federale ha fissato il termine di partenza al 31 maggio 2000.
Sono eccettuate da tale scadenza le persone che hanno commesso dei reati
in Svizzera, minacciato o aggredito terzi oppure che hanno violato in
modo grave e intenzionalmente l'obbligo di partecipazione nell'ambito
della procedura d'asilo. Questo gruppo di persone sarà rimpatriato con
misure coercitive non appena sarà possibile dal punto di vista tecnico.

I decreti odierni del Consiglio federale riguardano le seguenti
categorie di persone provenienti dal Kosovo (stato del 31.7.1999):

16'618 persone ammesse provvisoriamente
34'081 persone con domande d'asilo pendenti presso l'Ufficio federale
dei rifugiati (UFR) (sempreché dalla procedura d'asilo non scaturisca
una decisione positiva o un'ammissione provvisoria individuale)
2'296 persone la cui domanda d'asilo è pendente presso la Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) (sempreché dalla procedura
di ricorso non risulti una decisione positiva o un'ammissione
provvisoria individuale)
6'206 persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione
cresciuta in giudicato
5'670 persone cui è stato rilasciato un visto d'entrata in ragione della
guerra nel Kosovo.

64'871  Totale

Aiuto al rimpatrio e alla ricostruzione

Il rimpatrio dei profughi di guerra avviene in tre fasi:

1a fase: rimpatrio volontario entro il 31.12.1999
Chi è entrato in Svizzera prima del 1° luglio 1999 riceve, durante detta
fase, un contributo d'aiuto al ritorno dell'ammontare di 2'000 franchi
(adulti) e di 1'000 franchi (minorenni). Inoltre, le persone che
rimpatriano ricevono in loco materiale per la riparazione e la
ricostruzione di spazio abitativo.

2a fase: rimpatrio entro la scadenza del 31 maggio 2000
Chi è entrato in Svizzera prima del 1° luglio 1999 e rimpatria tra il 1°
gennaio e il 31 maggio 2000 riceve un aiuto al rimpatrio ridotto e aiuti
materiali come le persone della 1a fase. L'ammontare del versamento in
contanti sarà fissato in base alle esperienze della 1a fase e
all'evolversi dei prezzi nel Kosovo.

3a fase: rimpatrio in modo autonomo a partire da giugno 2000
Chi parte dopo il 31 maggio 2000 riceve un aiuto al rimpatrio
individuale previsto per i cittadini di tutte le nazioni. Non vi è alcun
diritto ad aiuti materiali sul posto.

I richiedenti l'asilo provenienti dal Kosovo che sono entrati in
Svizzera dopo il 30 giugno 1999 fruiscono in caso di partenza volontaria
- indipendentemente dalla data di partenza - di un aiuto al rimpatrio
individuale alla stregua delle persone della 3a fase. Nell'evenienza di
una decisione negativa nella procedura d'asilo si fisseranno termini di
partenza di uno a due mesi.

Le persone rimpatriate con misure coercitive non usufruiscono né di un
aiuto finanziario né di aiuti materiali. Lo stesso vale per persone che
hanno commesso un reato, che hanno minacciato o aggredito terzi oppure
che hanno violato in modo grave e intenzionalmente l'obbligo di
partecipazione nella procedura d'asilo.

Il Consiglio federale ha deciso di esaminare prossimamente anche la
questione della revoca dell'asilo nel caso di rifugiati riconosciuti. A
questi ultimi si raccomanda pertanto di pianificare sin d'ora una
partenza volontaria affinché possano usufruire dei programmi di aiuto al
ritorno previsti nella 1a e nella 2a fase.

Berna, 11 agosto 1999

Altre informazioni:
Roger Schneeberger, UFR, tel. 031/325 93 50