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Il Consiglio federale intende dichiarare urgenti le nuove disposizioni di legge contro gli abusi nel settore dell'asilo

Comunicato per la stampa

Il Consiglio federale intende dichiarare urgenti le nuove disposizioni
di legge contro gli abusi nel settore dell'asilo

Il Parlamento deciderà durante la sessione di giugno

Per poter mantenere la politica umanitaria in materia d'asilo adottata
dalla Svizzera nei confronti delle persone che necessitano di protezione
il Consiglio federale ritiene indispensabili misure urgenti contro gli
abusi riconosciuti nel settore dell'asilo. Mer-coledì ha deciso di
proporre alle Camere federali la messa in vigore urgente, a partire dal
1° luglio 1998, di singoli articoli relativi alla revisione totale in
corso della legge sull'asilo, in sostanza, i criteri di non entrata nel
merito nel caso di mancata consegna di documenti e di soggiorno e di
inoltro ulteriore abusivo di una domanda d'asilo. Il Parlamento deciderà
in merito nel corso della sessione di giugno.

Misure urgenti

In particolare le seguenti disposizioni dovranno essere dichiarate
urgenti:

· Non si entra più nel merito di una domanda d'asilo di persone che non
consegna-no i loro documenti di legittimazione nell'ambito della
procedura d'asilo, a meno che sussitano indicazioni relative a una
persecuzione; in questo caso si ordina l'esecuzione immediata
dell'allontanamento.
· La stessa prassi vale per le persone che ingannano le autorità
preposte all'asilo sulla propria identità. In futuro, tale prova non
sarà più apportata solamente me-diante il confronto delle impronte
digitali, ma anche da altri metodi di verifica quali l'analisi
scientifica della provenienza in base alle conoscenze linguistiche e del
luogo.
· Non si entra nemmeno nel merito della domanda d'asilo di persone che
soggior-nano illegalmente in Svizzera e manifestamente inoltrano una
domanda d'asilo soltanto per impedire l'esecuzione imminente di un
allontanamento o un'espulsione.
· I richiedenti l'asilo che non hanno consegnato i documenti d'identità
nell'ambito della procedura d'asilo, ove sia data una decisione
d'allontanamento eseguibile, sono obbligati a collaborare
all'acquisizione di documenti di viaggio. Se violano quest'obbligo
possono essere messi in carcerazione in vista di sfratto.
· La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
è completata con la disposizione secondo cui gli stranieri possono
essere messi in carcerazio-ne preliminare o in vista di sfratto se
infrangono il divieto d'entrata. Questo sarà possibile anche se il
divieto d'entrata, come per il caso "Zaoui", non ha potuto es-sere
notificato prima agli interessati.

Un segnale per i richiedenti l'asilo

Tali disposizioni dovranno completare il pacchetto di misure nel settore
della proce-dura e dell'esecuzione che dovrà essere applicato in comune
dalla Confederazione e dai Cantoni (maggiore collaborazione della
Confederazione nell'acquisizione di do-cumenti, controlling
dell'esecuzione comune, ulteriore accelerazione della procedura
d'asilo). Il Consiglio federale tiene a sottolineare che le nuove
disposizioni sono conformi al diritto internazionale pubblico anche
secondo il parere di esperti esterni. Tali disposizioni permettono di
fare eccezioni ai principi stabiliti nell'ambito delle esi-genze
giustificate di protezione. E' però importante anche il segnale che
dovrebbe mostrare ai richiedenti l'asilo che la Svizzera in futuro
intende punire in modo più se-vero chiunque nasconda la propria
identità.

Il decreto del Consiglio federale è dovuto alla crescente preoccupazione
in merito all'aumento del numero delle domande d'asilo. Nel 1996, sono
state registrate 18'000 domande e l'anno scorso 24'000. Nei primi
quattro mesi dell'anno in corso la tendenza si è ancora rafforzata (+
50% nel primo trimestre). Questa evoluzione può essere ricondotta a un
numero importante di motivi. In prima linea vi sono le crisi la-tenti
nei territori dai quali proviene la maggior parte dei richiedenti
l'asilo in Svizzera (Kosovo, Albania, Turchia, Irak) nonché il mancato
accesso della Svizzera agli stru-menti di armonizzazione dell'Unione
europea (Schengen, Convenzione di Dublino).

13 maggio 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni:
Stephan Arnold, Ufficio federale dei rifugiati, tel. 031 325 92 16