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Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Comunicato per la stampa

Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati: reazioni prevalentemente
positive

Il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della procedura di
consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati). L'avamprogetto posto
in consultazione è costituito di due parti: da un lato attua la libera
circolazione degli avvocati grazie all'ausilio dei registri cantonali
degli avvocati; dall'altro armonizza alcune condizioni per l'esercizio
della professione per quanto attiene alle regole professionali, alla
sorveglianza disciplinare e agli onorari.

L'avamprogetto di legge posto in consultazione è stato accolto molto
favorevolmente. Il Consiglio federale ha di conseguenza incaricato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un
messaggio e un disegno di legge all'attenzione del Parlamento.

Ad eccezione di un partito politico (PLS), che avrebbe preferito un
concordato, ma che ciò nondimeno è entrato nel merito del progetto di
legge, l'insieme delle cerchie consultate hanno approvato la proposta di
emanare una legge federale che attui la libera circolazione degli
avvocati in Svizzera. Il sistema proposto, segnatamente l'istituzione di
registri cantonali degli avvocati, ha parimenti suscitato vasti
consensi. Alcuni punti del progetto di legge sono tuttavia stati oggetto
di critica e saranno modificati.

La questione più controversa rimane il grado d'indipendenza che,
conformemente alla legge federale, gli avvocati devono avere per
iscriversi in un registro degli avvocati e di conseguenza per poter
rappresentare in giudizio le parti su tutto il territorio svizzero senza
chiedere il rilascio di ulteriori autorizzazioni. Tutte le cerchie
consultate - che hanno preso posizione in merito - chiedono una
definizione giuridica della nozione d'indipendenza e una maggioranza
sostiene un disciplinamento restrittivo a tenore del quale agli avvocati
salariati (per esempio alle dipendenze di istituti bancari o di
fiduciarie) è negata la possibilità di rappresentare in giudizio le
parti. Il DFGP adeguerà il progetto di legge in tal senso tenendo conto
della giurisprudenza del Tribunale federale.

Nel progetto di legge non era previsto che i registri cantonali degli
avvocati fossero pubblici. Un'importante minoranza di partecipanti alla
consultazione si è espressa in favore della pubblicità di alcune
informazioni contenute nel registro degli avvocati (indirizzo
professionale, divieto di esercitare). Il Consiglio federale ha di
conseguenza deciso di modificare il progetto a tal riguardo.

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno sollevato critiche
concernenti il fatto che il progetto istituisca regole professionali
federali direttamente applicabili permettendo nel contempo ai Cantoni di
emanare ulteriori regole professionali. Questo doppio sistema potrebbe
dar adito a difficoltà pratiche: in caso di reclamo contro una misura
disciplinare pronunciata a causa di una violazione di una regola
professionale sia federale sia cantonale, per la prima violazione si
applicherebbe il ricorso di diritto amministrativo mentre per la seconda
il ricorso di diritto pubblico. Il DFGP è stato incaricato di apportare
le pertinenti modifiche anche per quel che concerne tale problematica.
La legge deve limitarsi a fissare i principî di base delle regole
professionali e affidarne l'attuazione ai Cantoni.

Nell'ambito degli onorari il progetto di legge federale prevedeva che
fossero i Cantoni a emanare raccomandazioni che sostituissero le tariffe
statali. Per alcuni partecipanti alla consultazione le tariffe statali
sono indispensabili per garantire una certa trasparenza, mentre per
altri queste raccomandazioni sono superflue se non addirittura
controproducenti. Il DFGP esaminerà nuovamente questo punto con la
Commissione della concorrenza.

In conclusione il Consiglio federale non è entrato nel merito della
proposta intesa a disciplinare la professione dell'agente di brevetti.
Il disciplinamento di questa particolare attività, sovente esercitata
tra l'altro da ingegneri, secondo il Consiglio federale non dovrebbe
essere accolto nella legge sugli avvocati.

Nel caso di una conclusione dei negoziati bilaterali con l'Unione
europea, la legge sugli avvocati andrebbe adeguata alle direttive
europee in materia di libera circolazione degli avvocati negli Stati
membri dell'Unione europea. In occasione della pianificazione dei lavori
successivi si dovrà tener conto degli sviluppi dei negoziati.

13 maggio 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni:
Signora Danièle Malaguerra, Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 322 40 97
Signor Jean-Christophe Geiser, Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 322 53 99