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Crediti al consumo: consumatori meglio tutelati

Comunicato per la stampa

Crediti al consumo: consumatori meglio tutelati

Indetta consultazione relativa alla modifica della legge sul credito al
consumo

Mercoledì il Consiglio federale ha inviato in consultazione il progetto
di nuova legge sul credito al consumo. La revisione della legge federale
dell'8 ottobre 1993 persegue due obiettivi: risponde all'esigenza di una
migliore protezione dei consumatori dagli abusi e crea, per la gestione
delle operazioni di credito al consumo, la premessa di un'unica base
legale a livello nazionale. La procedura di consultazione durerà fino al
31 marzo 1998.

Le operazioni di credito al consumo rivestono grande importanza
economica e sociopolitica nel nostro Paese. Da un lato offrono la
possibilità di richiedere a credito beni e servizi, creano posti di
lavoro e incentivano il consumo. Dall'altro si rileva ripetutamente come
le difficoltà di rimborso, soprattutto in tempi difficili dal punto di
vista economico, possano spingere singoli individui o famiglie sull'orlo
della rovina.

Dal 1o aprile 1994, la Svizzera dispone di una legge sul credito al
consumo in sintonia con le esigenze dell'Unione europea. La legge esige
tra le altre cose che gli istituti di credito informino esaurientemente
i consumatori circa il contenuto del contratto di credito. Diversi
Cantoni conoscono tuttavia disposizioni di protezione che vanno oltre
questi principî. I Cantoni di Basilea-Campagna, Basilea-Città, Berna,
Neuchâtel e Zurigo hanno emanato ognuno una propria legge sul credito al
consumo. Nel 1986, il Consiglio degli Stati aveva respinto in sede di
votazione finale, dopo anni di trattazione parlamentare, un primo
tentativo di codificare sul piano federale il diritto in materia di
credito al consumo.

L'avamprogetto inviato in consultazione non proibisce il credito al
consumo, ma migliora a livello svizzero la protezione dei consumatori da
richieste di credito affrettate e irresponsabili. I consumatori possono
così recedere dal contratto entro sette giorni dalla conclusione. Un
credito al consumo può essere concesso unicamente se il reddito del
cliente rende possibile il rimborso entro due anni. I creditori che non
si attengono alle disposizioni di legge perdono il prestito e gli
interessi. Concessione e negoziazione commerciali di crediti al consumo
sono subordinate ad autorizzazione e il Consiglio federale dispone del
diritto di fissare un tasso d'interesse massimo.

La riveduta legge sul credito al consumo vuol essere esaustiva, in modo
da escludere ulteriori provvedimenti cantonali per la protezione del
consumatore. Il diritto del credito al consumo sarà quindi nuovamente
unificato a livello nazionale, rispondendo così a un'esigenza della
legge sul mercato interno, in vigore dal 1o luglio 1996.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

5 novembre 1997

Altre informazioni: Ufficio federale di giustizia, Felix Schöbi, tel.
031/322 41 82 oppure 031/322 53 57

Gli esemplari dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo, in italiano,
francese o tedesco, si possono richiedere all'Ufficio federale di
giustizia, 3003 Berna (tel. 031/322 41 82 (sig.ra Walter);
fax 031/322 42 25).