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Nuovo disciplinamento di organizzazione e competenze del Tribunale federale

Comunicato per la stampa

Nuovo disciplinamento di organizzazione e competenze del Tribunale
federale
Avviata la procedura di consultazione

Il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) a procedere alla consultazione relativa
all'avamprogetto di legge sul Tribunale federale. La nuova legge
disciplina organizzazione e competenze del Tribunale federale, come pure
le singole procedure d'impugnazione. Essa dovrebbe sostituire la legge
federale, del 16 dicembre 1943, sull'organizzazione giudiziaria (OG),
nonché parti della legge federale, del 15 giugno 1934, sulla procedura
penale (PP). La procedura di consultazione si concluderà alla fine del
mese di gennaio del 1998.

Motivi della riforma
La necessità di riforma dell'organizzazione giudiziaria federale1 è
dettata soprattutto dal persistente sovraccarico del Tribunale federale
e del Tribunale federale delle assicurazioni. Detto sovraccarico non
soltanto pregiudica un accurato esame giuridico del caso singolo; esso è
anche d'ostacolo al corretto adempimento di due mansioni particolarmente
importanti che competono a una Corte suprema: la garanzia
dell'applicazione uniforme del diritto e l'evoluzione giurisprudenziale
dello stesso.
È data necessità supplementare di riforma in ragione dell'eccessiva
complessità del sistema delle impugnative1 dell'organizzazione
giudiziaria, delineatosi nel corso degli anni. Si riscontrano inoltre
lacune nella protezione giuridica, in particolare alla luce delle
garanzie offerte dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Diversi dettagli dell'organizzazione giudiziaria federale sono sanciti
dalla Costituzione federale vigente e sono perciò d'ostacolo a una più
globale riforma a livello legislativo. Si fa riferimento in particolare
ai processi diretti (art. 110 - 112 e 114bis cpv. 4 Cost.), alla
garanzia illimitata dell'accesso al Tribunale federale in caso di
ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali
(art. 113 cpv. 1 n. 3 Cost.) e al divieto del controllo delle leggi
federali (art. 113 cpv. 3 Cost.). La Costituzione federale vigente non
contiene inoltre alcuna base che possa fondare l'obbligo dei Cantoni di
costituire, in tutti i settori giuridici, istanze giudiziarie quali
istanze inferiori al Tribunale federale. Il Consiglio federale ha quindi
inserito, nel messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione
della Costituzione federale, un pacchetto di riforme distinto per il
settore della giustizia (FF 1997 I 458 segg., 618 segg.). Quest'ultimo
costituisce la base costituzionale del presente avamprogetto di legge.

Importanti innovazioni
L'avamprogetto di legge sul Tribunale federale è stato elaborato da una
Commissione peritale di cui facevano parte professori di diritto,
giudici federali, giudici d'appello cantonali, avvocati e rappresentanti
dell'amministrazione federale. Esso è accompagnato da un rapporto finale
dettagliato. Le più rilevanti innovazioni proposte sono le seguenti:
- radicale semplificazione del sistema delle impugnative, in particolare
mediante l'introduzione di un ricorso unitario per ciascuno dei settori
giuridici del diritto civile (esecuzione e fallimento compresi), del
diritto penale e del diritto pubblico;
- introduzione di una procedura di esame preliminare, nel corso della
quale dovrebbe essere dichiarata, senza motivazione diffusa,
l'inammissibilità dei ricorsi che non adempiono a determinati criteri
(formali o materiali);
- integrazione totale del Tribunale federale delle assicurazioni al
Tribunale federale;
- costituzione di un Tribunale amministrativo federale centrale che, in
luogo dei Dipartimenti e delle Commissioni di ricorso, giudica i ricorsi
contro le decisioni (di prima istanza) delle autorità amministrative
della Confederazione;
- costituzione di una Corte penale federale indipendente, cui sono
attribuite la giurisdizione penale federale di prima istanza e le
competenze dell'attuale Camera d'accusa del Tribunale federale;
- obbligo per i Cantoni di istituire, senza eccezioni, autorità
giudiziarie quali istanze inferiori precedenti il Tribunale federale, le
quali, nell'ambito del diritto civile e del diritto penale, debbono
giudicare quale seconda istanza superiore (in quanto una legge federale
non preveda altrimenti);
- controllo a titolo pregiudiziale, da parte del Tribunale federale,
delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale,
vale a dire facoltà del Tribunale federale di esaminare, nel caso
concreto, la compatibilità delle disposizioni applicabili di un tale
atto normativo con i diritti costituzionali e il diritto pubblico
internazionale.

Per quel che concerne i criteri determinanti per la procedura di esame
preliminare, nel suo avamprogetto la Commissione peritale si è attenuta
fedelmente a quanto fissato dal Consiglio federale all'articolo 178a del
disegno di Costituzione 1996 (pacchetto di riforma giudiziaria). Le
commissioni d'esame preliminare del Consiglio nazionale e del Consiglio
degli Stati hanno tuttavia accolto, nel frattempo, proposte volte ad una
formulazione differente di tale articolo. Dette commissioni ritengono
che, in particolare, il fatto che l'esito del procedimento abbia gravi
conseguenze per una delle parti non costituisca un criterio compatibile
con la garanzia dell'accesso al Tribunale federale. Al fine di tenere
conto di quanto deciso dalle commissioni parlamentari, il DFGP ha
elaborato una nuova proposta di articolo 95 dell'avamprogetto di legge,
la quale è parimenti oggetto della consultazione.

La procedura di esame preliminare comporta - tanto nella versione della
Commissione peritale quanto in quella del DFGP - una certa limitazione
dell'accesso al Tribunale federale, quantomeno nei confronti dei ricorsi
privi di possibilità di successo, non sufficientemente motivati o
abusivi. Qualora s'intenda porre rimedio al cronico sovraccarico del
Tribunale federale, nessuna soluzione, fatta eccezione per un massiccio
aumento del numero dei giudici, può prescindere da una simile
limitazione. La procedura di esame preliminare proposta è tuttavia
affiancata da diversi provvedimenti che, globalmente, migliorano la
protezione giuridica. Il ricorrente potrà, in particolare, deferire
qualsivoglia litigio a un tribunale indipendente, il che attualmente è
possibile di rado o soltanto in relazione a una ristretta cerchia di
censure. Il Tribunale federale potrà inoltre essere adito, in futuro,
anche in casi che presentano un valore litigioso ridotto, laddove sia
posto un quesito giuridico d'importanza fondamentale. In tal misura, si
riscontrano sostanziali differenze rispetto alle limitazioni
dell'accesso al Tribunale federale respinte, nel 1990, nel quadro della
votazione popolare sulla revisione parziale dell'OG.

6 ottobre 1997

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per altre informazioni rivolgersi al prof. Heinrich Koller, direttore
dell'Ufficio federale di giustizia (tel. 031/322 41 01).
La documentazione gratuita inerente alla consultazione può essere
richiesta (per iscritto o via fax 031/992 00 23) all'Ufficio centrale
federale degli stampati e del materiale (UFCSM), 3000 Bern.

 Allegato

· Impugnativa
Possibilità prevista dalla legge di ricorrere, dinanzi a un'istanza
superiore, contro una decisione formale resa da un'autorità
amministrativa o da un tribunale.

· Procedura d'impugnazione
Prescrizioni concernenti l'ammissibilità delle impugnative, il loro
esame e il loro giudizio da parte dell'istanza competente.

· Organizzazione giudiziaria federale
Complesso delle autorità federali (autorità amministrative, commissioni
e tribunali) cui compete, in prima istanza o in istanza superiore,
l'emanazione di decisioni obbligatorie relative a un caso concreto.

· Sistema delle impugnative
Complesso delle impugnative offerte dalla legge. La scelta della giusta
impugnativa dipende, di regola, dall'istanza che ha reso la decisione
impugnata, dalla materia che quest'ultima tratta e dalle obiezioni
(censure) che si intendono opporre alla decisione.
Attualmente conducono al Tribunale federale soprattutto le impugnative
seguenti:
- ricorso per riforma (in materia civile)
- ricorso per cassazione alla Corte di cassazione (in materia penale)
- ricorso di diritto pubblico
- ricorso di diritto amministrativo
- ricorso in materia di esecuzione e fallimento