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Gli operatori dei mezzi d'informazione possono rifiutare di testimonia

Comunicato per la stampa

Gli operatori dei mezzi dinformazione possono rifiutare di testimoniare

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modificazione
del diritto penale e procedurale dei media

In futuro, a determinate condizioni, gli operatori dei mezzi dinformazione
potranno rifiutare di testimoniare: è quanto stabilisce il Consiglio federale
nel messaggio concernente la modificazione del diritto penale e procedurale dei
media, licenziato lunedí. Spetterà al giudice decidere, caso per caso, se debba
essere garantito questo nuovo diritto di non testimoniare, ponderando tra loro
gli interessi dei giornalisti e quelli delle autorità preposte al perseguimento
penale. Per la decisione il giudice dovrà tener conto di certe barriere
direttrici del legislatore. Ad esempio il rifiuto di testimoniare non è mai
ammesso qualora la deposizione delloperatore di un media sia indispensabile per
prevenire una minaccia imminente contro la vita o lincolumità fisica di una
persona o necessaria per chiarire gravi crimini. Alle persone autorizzate a non
deporre il disciplinamento proposto permette anche di non consegnare alle
autorità fotografie e filmati non pubblicati.

Una tutela delle fonti ampliata non soltanto corrisponde a una richiesta dei
giornalisti, fatta valere già da tempo, bensí appare addirittura necessaria
alla luce della CEDU, dopo una recente decisione della Corte europea dei
diritti delluomo.

Listituzione di un diritto di non testimoniare per gli operatori dei mezzi
dinformazione è loggetto centrale, ma non lunico, di questo progetto, con il
quale sintende adeguare il diritto sulla stampa, improntato allo spirito degli
anni Quaranta, alla situazione attuale nel mondo dei media. Si tratta in
particolare di estendere a tutti i mezzi informativi le prescrizioni penali
vigenti finora soltanto per la stampa scritta.

Rinuncia alla responsabilità risultante da altrui colpa

Unulteriore importante modificazione concerne la responsabilità della
pubblicazione a carattere delittuoso nei media (articolo 27 CP). Se finora per
diversi motivi, non era possibile deferire alla giustizia lautore di un
articolo che attaccava in modo delittuoso lonore di una persona, era, in sua
vece, punito di delitto contro lonore il redattore responsabile. Questa
punibilità risultante da altrui colpa contraddice il principio, determinante
nel diritto penale svizzero, che una pena debba essere pronunciata soltanto in
ragione di un comportamento colpevole dellautore. In simili casi il redattore
deve quindi, in futuro, essere punito soltanto se non si è opposto,
intenzionalmente o per negligenza, alla pubblicazione del contributo
incriminato.

Temperate le prescrizioni in materia di mantenimento del segreto

La funzione, vieppiú attribuita ai media, di contribuire alla trasparenza negli
affari pubblici e in particolare di richiamare lattenzione su abusi, giustifica
il fatto che vengano temperate certe limitazioni procurate da rigidi
prescrizioni sul mantenimento del segreto. È quindi proposta labrogazione della
disposizione concernente la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
(art. 293 CP). Importanti segreti di Stato o militari rimangono di certo anche
in futuro penalmente protetti contro una pubblicazione da parte dei media. La
parificazione legale, attualmente inadeguata, del giornalista che diffonde un
segreto e del traditore deve però essere sostituita da un giudizio
differenziato (art. 267 CP, art. 86 e 106 CPM).

Il messaggio si fonda principalmente sullavamprogetto steso da una commissione
peritale nel 1991 le cui proposte, in sede di consultazione, sono state nelle
linee essenziali ben accolte. La critica principale concerneva lassetto del
diritto di non testimoniare; secondo numerosi partecipanti alla consultazione,
il disciplinamento dellavamprogetto non ha sufficientemente tenuto conto degli
interessi del perseguimento penale. Il Consiglio federale ha accolto tale
appunto nel presente progetto procedendo alla ponderazione, caso per caso,
degli interessi, da parte del giudice, il quale dovrà decidere in base a linee
direttrici.

17 giugno 1996
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per altre informazioni rivolgersi a:
Dott. Peter Ullrich
Responsabile del progetto Diritto penale e procedurale dei media
Ufficio federale di giustizia
Tel. 031/322 40 12

Dott. Peter Müller
Vicedirettore dellUfficio federale di giustizia
Tel. 031/322 41 33