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Gli avamprogetti di revisione della

Comunicato per la stampa

Gli avamprogetti di revisione della Parte generale del Codice penale
riscontrano eco sostanzialmente positivo

Il Consiglio federale incarica il DFGP di elaborare progetto di legge e
relativo messaggio

Il Consiglio federale ha preso conoscenza, oggi lunedì, dellesito della
procedura di consultazione concernente gli avamprogetti della commissione
peritale inerenti la Parte generale e il Libro terzo del Codice penale (CP)
nonché la legge federale sul diritto penale applicabile ai minori. Esso
autorizza il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a rielaborare
gli avamprogetti, sulla base dei risultati della procedura di consultazione e a
preparare il messaggio indirizzato al Parlamento.

Approvazione del nuovo sistema di sanzioni e del diritto penale applicabile ai
minori

Due terzi dei partecipanti alla procedura valutano, in principio, positivamente
lavamprogetto di revisione della Parte generale del Codice penale. La maggior
parte di quanti segnalano un atteggiamento fondamentalmente positivo,
esprimono, tuttavia, anche critiche particolareggiate. Delle 108 risposte
giunte, 80 contengono considerazioni dordine generale in merito
allavamprogetto. Di seguito le relative posizioni di base:

44 partecipanti alla consultazione (13 Cantoni [LU, UR, OW, BE, ZG, SO, BS,
BL, SH, AR, GR, AG, JU], 2 partiti [PDC, PS] e 29 organizzazioni) accolgono
in principio lavamprogetto con atteggiamento positivo, anche se con riserve
minori o più importanti.

12 partecipanti (4 Cantoni [ZH, GL, FR, VS], 3 partiti [PRD, PLS, AdI], 4
organizzazioni e la GP-BE) riconoscono invero nella maggior parte dei casi -
esplicitamente o implicitamente - la necessità di una revisione totale della
Parte generale del CP, respingono però gli avamprogetti praticamente nella loro
totalità. Questo giudizio è rivolto per lo più allindirizzo del diritto penale
applicabile agli adulti.

8 partecipanti (i Cantoni NW, VD, NE, TI, AR, lUDC e 2 organizzazioni)
propongono una revisione soltanto parziale o la revisione per tappe.

(Numerose risposte non sono attribuibili univocamente alluna o allaltra
posizione).

Il punto capitale del progetto - ampliamento e nuova regolamentazione del
sistema di sanzioni è accolto in principio a chiara maggioranza (13 Cantoni
[ZH, BE, LU, UR, OW, SO, BS, SH, GL, ZG, JU, GR, NE], 4 partiti [PRD, PDC, PS,
PLS] e 20 organizzazioni). Eco molto positivo ha avuto anche la separazione tra
diritto penale applicabile agli adulti e quello che interessa i minori. La
critica massiccia è da ricondurre alle preoccupazioni per la pubblica
sicurezza; allincirca un quinto delle risposte ritiene lavamprogetto lacunoso
per questo aspetto. Aspra censura riscuotono inoltre, soprattutto da parte dei
Cantoni, le nuove disposizioni relative allesecuzione delle pene e delle
misure.

Lavamprogetto di legge federale sul diritto penale applicabile ai minori è
accolto positivamente nelle linee principali dall85 per cento degli
interpellati. La maggior parte dei fautori è rappresentata dai Cantoni.
Soprattutto le organizzazioni professionali rilevano che lavamprogetto è stato
elaborato in modo oggettivo e tiene conto delle esigenze di riforma della
pratica. Anche queste disposizioni hanno dato origine a numerose riserve.

Mantenere la concezione di base

Vista laccoglienza fondamentalmente positiva degli avamprogetti nella procedura
di consultazione, il Consiglio federale intende confermare il progetto e
sottoporlo a unulteriore rielaborazione.

Le concezioni di base degli avamprogetti, vale a dire, lintroduzione di una
varietà più vasta e più differenziata di sanzioni sia nellambito della
criminalità minore come anche in quella grave, possono, essenzialmente, essere
conservate. Occorre però considerare un ampio catalogo di appunti, segnatamente
lapprensione per la sicurezza pubblica. Dapprima è necessario aggiornare
singole parti del diritto penale applicabile agli adulti, soprattutto le
regolamentazioni di dettaglio delle diverse pene e misure. Unulteriore punto
nodale della rielaborazione costituisce il diritto desecuzione che sarà
esaminato per quanto concerne la densità normativa e in vista della
ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

Perché una revisione?

Il DFGP incaricò, il 16 febbraio 1987, una commissione peritale, la quale ebbe
il compito di rielaborare, basandosi sugli avamprogetti dei professori Schultz
e Stettler, la Parte generale del Codice penale, il diritto penale applicabile
ai minori nonché le disposizioni concernenti introduzione e applicazione del CP
(Libro terzo). La commissione terminò i lavori il 19 novembre 1992 e sottopose
di seguito al DFGP un avamprogetto sulla normativa della Parte generale del
Codice penale nonché un secondo avamprogetto di legge federale sul diritto
penale applicabile ai minori. Il DFGP ha inviato entrambi avamprogetti in
consultazione a partire dal 15 luglio 1993 fino a fine febbraio 1994.

Importanti porzioni della Parte generale del CP sono superate. Essa si basa
essenzialmente su lavori preliminari allinizio di questo secolo e non ha
subìto, dallentrata in vigore del CP il 1°gennaio 1942, alcun adattamento
circostanziato. Lattuale varietà delle forme di criminalità si vede confrontata
a un diritto penale svizzero caratterizzato da una povertà notevole di
sanzioni. Questa circostanza comporta difficoltà nellambito della lotta contro
la criminalità e nellesecuzione delle pene. La revisione mira quindi, in primo
luogo, a una nuova regolamentazione dei sistemi di sanzioni. I tribunali
dovranno avere a disposizione possibilità di sanzioni più vaste e più
differenziate sia per quanto concerne il diritto penale applicabile agli adulti
sia per quanto riguarda quello applicabile ai minori.

La necessità della revisione simpone anche in ragione di numerosi interventi
parlamentari, iniziative cantonali e istanze extraparlamentari che esigevano
modificazioni della Parte generale del CP.

Alternative alle pene detentive di breve durata

Nel diritto penale applicabile agli adulti, sintende sostituire risp.
completare, soprattutto le pene detentive di breve durata, la cui utilità
nellambito della prevenzione dei crimini è messa principalmente in dubbio già
da molto tempo, con alternative (pena pecuniaria con sistema forfettario
giornaliero, lavoro di utilità pubblica, divieto di condurre un veicolo).
Inoltre occorre rendere possibile lesecuzione condizionale delle pene di
privazione di libertà più lunghe - anche se non necessariamente fino a tre anni
-, possibile attualmente soltanto per misure privative della libertà di una
durata fino a 18 mesi. Numerosi Paesi europei hanno seguito questa via, senza
dover rilevare, per tale ragione, un aumento della criminalità (Germania e
Austria: 2 anni; Portogallo: 3 anni; Francia e Belgio: 5 anni; Svezia: 10
anni). Anche le vere e proprie alternative alla pena privativa della libertà di
breve durata possono ricollegarsi a ottime esperienze fatte a livello nazionale
e internazionale. Tale affermazione vale per il lavoro di utilità pubblica che
ha riscontrato buoni risultati nellambito di esperimenti modello di una durata
limitata. Questo modello è praticato anche in Gran Bretagna, Francia, Irlanda,
Danimarca, Portogallo e Italia. La pena pecuniaria con sistema forfettario
giornaliero si è affermata, già da lungo tempo, soprattutto in Scandinavia come
anche in Germania, Austria e Francia.

Educazione invece di pene per giovani delinquenti

Il diritto penale applicabile ai minori non sarà in futuro più disciplinato nel
Codice penale di per sé, bensì, sarà come in altri Paesi oggetto di una legge
particolare. Tale diversificazione è motivata segnatamente anche dal fatto che
già lattuale diritto penale minorile diverge, fondamentalmente, dal diritto
penale applicabile agli adulti e che le misure, previste nellavamprogetto della
commissione peritale, si richiamano nettamente al diritto civile. In toni più
decisi che il diritto vigente, lavamprogetto esprime lidea direttrice che
lintegrazione sociale dei giovani delinquenti debba avvenire, principalmente,
mediante educazione e non pene. Laumento del limite detà a 12 anni rende
possibile distinguere in modo più chiaro tra misure vere e proprie per la
tutela dei minori e sanzioni con carattere penale. Il catalogo delle pene dovrà
inoltre essere ampliato e il loro assetto orientato maggiormente in direzione
di punti di vista educativi.

18 settembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:

Peter Häfliger, UFG, tel. 031/ 322 41 45