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Nuovo diritto del divorzio

Comunicato per la stampa

Nuovo diritto del divorzio

Revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio,
diritto di filiazione, obbligo di assistenza fra parenti, asili di famiglia,
tutela e mediazione di matrimonio)

Il Consiglio federale ha licenziato il 15 novembre 1995 il messaggio
concernente il nuovo diritto del divorzio allattenzione delle Camere federali.
E così stato fatto un nuovo passo importante nellambito della revisione totale
del diritto di famiglia. Il diritto del divorzio, dellanno 1907, è adeguato
alle mutate contingenze dellodierna società. Punto centrale del progetto del
Consiglio federale sono la nuova concezione delle cause di divorzio, il
disciplinamento dellattribuzione dei figli, del mantenimento dopo la
conclusione del matrimonio nonché della previdenza professionale (2° pilastro)
in caso di divorzio. Il disegno presenta ancora soltanto tre cause di divorzio.
In primo luogo il divorzio sarà possibile dietro richiesta comune dei coniugi,
senza che il giudice chiarisca la questione della colpa. Come secondo motivo di
divorzio è previsto quello su azione, dopo una separazione di cinque anni tra i
coniugi: anche in questo caso il giudice non accerta la questione della colpa.
In tali casi lunione coniugale vale come insanabilmente turbata. La
formalizzazione delle cause di matrimonio deve contribuire ad evitare il più
possibile che insorgano contestazioni suppletive in merito al divorzio,
nellinteresse di tutte le persone coinvolte. Come terza causa devessere infine
possibile il divorzio allorquando la continuazione del matrimonio, vale a dire
la necessità di attendere che sia trascorso il termine di cinque anni, non può
più essere pretesa.

Per quanto concerne lattribuzione dei figli, vale il criterio determinante,
come finora, del benessere del figlio. Il diritto vigente ha fornito in questo
settore, in principio, buone prove. A questo proposito non sono previste
modificazioni fondamentali. Mentre però il Codice civile (CC) prescrive
attualmente che lautorità parentale è cogentemente attribuita a un solo
genitore in caso di divorzio, il disegno di legge intende rendere possibile
lattribuzione della custodia parentale comune - già introdotta nella maggior
parte dei Paesi europei - dei genitori divorziati. In pari tempo questa
possibilità devessere creata anche per genitori non sposati. Il punto
determinante, il benessere del figlio, esige una siffatta modificazione
legislativa poiché i figli di genitori non sposati tra loro non devono avere
uno statuto meno favorevole di quello di genitori divorziati. Devono tuttavia
essere adempiute determinate premesse, segnatamente unistanza comune dei
genitori.

La rendita per un coniuge divorziato non dipenderà in avvenire più dalla
colpevolezza, bensì da criteri oggettivi (segnatamente durata del matrimonio,
reddito e patrimonio, età e salute dei genitori, figli minorenni). Il disegno
prevede un importante miglioramento per le donne divorziate, in merito alla
previdenza professionale. I valori patrimoniali accantonati fino al divorzio
nellambito del secondo pilastro non pertoccano in avvenire più unicamente al
coniuge che esercita attività professionale, bensì saranno divisi per metà,
indipendentemente dal regime dei beni.

Nella primavera del 1992, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP) aveva avviato la procedura di consultazione su questa revisione del CC,
durata fino al 31 ottobre 1992. Lavamprogetto, segnatamente la materia centrale
costituita dalla revisione del diritto del divorzio ha avuto grande eco. La
maggioranza prevalente delle numerose risposte pervenute in fase di procedura
di consultazione sè dichiarata daccordo con la concezione sulla quale simpronta
la prevista revisione. Molte singole risposte hanno però rilevato anche punti
di vista diversi. Con decisione dell8 settembre 1993, il CF aveva incaricato il
DFGP di rielaborare lavamprogetto alla luce dei risultati della consultazione e
di presentare un messaggio. Lavamprogetto ha inoltre dovuto essere adattato
alla nuova legge sul libero passaggio

21 novembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Thomas Sutter (tel. 322 41 76) e Dieter Freiburghaus
(tel. 322 41 78), Sezione Diritto civile, Ufficio federale di giustizia