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Le proposte concernenti la revisione totale

Comunicato per la stampa

Le proposte concernenti la revisione totale
della legge sull'asilo hanno suscitato
ripercussioni sostanzialmente positive

Il Consiglio federale prende atto dei risultati
della consultazione

L'avamprogetto della commissione peritale
concernente la revisione totale della legge
sull'asilo ha riscontrato, complessivamente, eco
positiva. La valutazione delle 102 risposte
pervenute dimostra tuttavia che le opinioni
relative ad alcuni punti divergono tra loro,
com'era da prevedere. Il Consiglio federale ha
incaricato il Dipartimento federale di giustizia e
polizia (DFGP) di elaborare, entro il tardo
autunno, un progetto di legge riveduto nonché il
relativo messaggio.

La revisione totale della legge sull'asilo è
necessaria per diversi motivi. Il decreto federale
urgente, del 22 giugno 1990, concernente la
procedura d'asilo (DPA) scade a fine 1997, dopo che
anche il Consiglio degli Stati, successivamente al
Consiglio nazionale, ha approvato durante la
sessione in corso la proroga fino a tale data. La
legge sull'asilo, creata nel 1979, manca inoltre di
chiarezza a causa delle numerose revisioni; si
rende quindi necessaria una ristrutturazione. Il
DFGP ha istituito di conseguenza, a metà 1993, una
commissione peritale e ne ha sottoposto
l'avamprogetto alla consultazione delle cerchie
interessate.

Oltre alle modificazioni nell'ambito della
procedura d'asilo, occorre regolamentare in modo
nuovo i seguenti punti centrali della legge
sull'asilo:

* Creare una procedura speciale e ridefinire lo
statuto delle persone che durante il soggiorno in
Svizzera non soddisfano la qualità di rifugiato, ma
necessitano di protezione temporanea a causa degli
eventi bellici in Patria. Le pertinenti proposte
della commissione peritale hanno trovato ampio
consenso. Contestata è invece la questione a chi
dev'essere affidata l'assistenza di tale gruppo di
persone. Giusta l'avamprogetto quest'ultima, dopo
quattro anni sarà, contemporaneamente al rilascio
del permesso di dimora, trasferita ai Cantoni.

* I risultati pervenuti hanno evidenziato un
ulteriore punto controverso; si tratta della
competenza concernente le prestazioni assistenziali
ai rifugiati riconosciuti. Secondo diritto vigente
i Cantoni sono responsabili dell'assistenza ai
richiedenti l'asilo, le istituzioni di soccorso,
invece, assicurano l'assistenza dei rifugiati
riconosciuti fino al rilascio del permesso di
domicilio. In seguito la competenza per
l'assistenza passa nuovamente ai Cantoni.
Nell'interesse di un soccorso unitario, costante e
conveniente, si pone la questione se occorra
abbandonare le attuali doppie strutture del settore
assistenziale e affidare l'assistenza per tutti i
gruppi di persone nell'ambito dell'asilo ai
Cantoni, i quali sono liberi di affidare tale
compito alle istituzioni di soccorso; fatto già
frequente per quanto concerne i richiedenti
l'asilo.
Indiscussa è la creazione di una base legale che
prevede il rimborso - sotto forma di importi
forfettari - delle prestazioni assistenziali
versate dalla Confederazione a richiedenti l'asilo
nonché a rifugiati riconosciuti.

* Per quanto riguarda la regolamentazione dei
cosiddetti casi di rigore si continuerà, secondo la
volontà di una maggioranza dei Cantoni, ad
applicare l'attuale prassi. La prevalenza dei
partiti e delle organizzazioni vorrebbe per contro
deferire questa competenza, nel senso di una
soluzione più flessibile, all'Ufficio federale dei
rifugiati.

* Onde adeguare la legge sull'asilo a quella sulla
protezione dei dati, è necessario elaborare nuove
disposizioni concernenti la protezione dei dati. Un
nuovo articolo della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)
prevede possibilità migliori volte all'integrazione
degli stranieri. Le disposizioni proposte in
entrambi i settori non sono state in sostanza
contestate.

La commissione peritale, diretta dal signor Urs
Hadorn, sostituto del direttore dell'Ufficio
federale dei rifugiati, ha già iniziato a
rielaborare il progetto di revisione alla luce dei
risultati della consultazione. I concetti di fondo
restano invariati, mentre la commissione dovrà
occuparsi di diverse obiezioni e osservazioni; fra
l'altro di una migliore considerazione delle
questioni specifiche femminili.

19 giugno 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Stephan Arnold, UFR, tel.
031/ 325 92 16