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Il benessere del nascituro dev'essere al

Comunicato per la stampa

Il benessere del nascituro dev'essere al
centro della procreazione medicalmente
assistita
DFGP invia in consultazione avamprogetto di
legge sulla medicina umana

I metodi di procreazione medicalmente assistita
devono poter essere impiegati soltanto in un
ambito eticamente proponibile ed essere mirati
al benessere del nascituro come più alta
massima. E' quanto prevede l'avamprogetto di
legge federale concernente la procreazione
medicalmente assistita e la Commissione
nazionale di etica (legge sulla medicina
umana). Il Consiglio federale ha autorizzato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP) ad inviare l'avamprogetto in
consultazione fino alla fine del mese di
ottobre 1995.

Il 17 maggio 1992, popolo e Cantoni hanno
accolto, con il 73,8% di sí dei voti espressi,
il nuovo articolo 24novies della Costituzione
federale sulla protezione dell'uomo e del suo
ambiente contro gli abusi della tecnologia
della procreazione e dell'ingegneria genetica.
L'articolo costituzionale stabilisce chiare
direttive etiche per la legislazione
d'esecuzione: sono segnatamente vietati
interventi sul patrimonio genetico di cellule
germinali ed embrioni umani, la donazione di
embrioni e ogni tipo di maternità sostitutiva
nonché il commercio di patrimonio genetico e di
prodotti da embrioni. I metodi di medicina
della procreazione sono autorizzati soltanto
per rimediare alla sterilità e al rischio di
trasmissione di malattie ereditarie gravi e
inguaribili. Nel caso della fecondazione in
vitro non possono essere prodotti più embrioni
di quanti siano immediatamente trasferibili
nella donna. Occorre infine assicurare
l'accesso di una persona ai dati relativi
all'origine genetica.

Sulla base dei precetti di diritto
costituzionale, l'avamprogetto prevede
segnatamente che possono essere trattate
unicamente coppie in età di procreare. Uomo e
donna devono assumere insieme per il figlio
comune la loro responsabilità di genitori ed
educatori. L'applicazione dell'ausilio alla
procreazione a una donna sola o una coppia di
sesso uguale è esclusa in considerazione del
benessere del nascituro. Spermatozoi donati
possono essere impiegati soltanto su coniugi.
Nel caso di fecondazione artificiale con
spermatozoi donati, il figlio si viene a
trovare praticamente, per rapporto a un
genitore, in situazione analoga a quella di
adozione che non è attuabile a coppie non
sposate.

Divieto di donazione di oociti e di embrioni
nonché della maternità sostitutiva
La donazione di oociti avrebbe la conseguenza
indesiderata che due donne sarebbero
compartecipi alla formazione del nascituro -
fenomeno non previsto dalla natura. Anche la
donazione di sperma non sfocia in un
raddoppiamento dell'origine genetica di più
padri. E' inoltre vietata la donazione di
spermatozoi che porterebbe alla procreazione
artificiale di un nascituro che non ha origine
né dalla madre "sociale" né dal padre
"sociale". La maternità sostitutiva
strumentalizza la donna ed è vietata anche per
rispetto al benessere del nascituro.

Tecniche di medicina riproduttive sono ammesse
soltanto per superare la sterilità di una
coppia (indicazione medica) e in principio
anche qualora non sia possibile evitare
altrimenti la trasmissione di una malattia
ereditaria grave (indicazione genetica). Una
consulenza genetica completa garantisce che
tale sia il caso.

La fecondazione in vitro affida l'embrione a
mani umane - con tutte le possibili
conseguenze. La fecondazione al di fuori del
grembo della donna avviene quindi
esclusivamente nell'intento di provocare una
gravidanza. E' vietato produrre e sviluppare
embrioni per altri scopi che non siano quelli
della procreazione medicalmente assistita. E'
permessa unicamente la conservazione di oociti
fecondati prima della fusione dei nuclei, vale
a dire prima che abbia a formarsi un embrione.

Devono essere tutelati dignità, vita e salute
A protezione della dignità, della vita e
salute, segnatamente del nascituro, sono
necessarie altre norme di diritto penale. Sono
vietate tra l'altro la cosiddetta terapia
genetica delle cellule germinali (la
manipolazione di patrimonio genetico) nonché la
clonazione, (la riproduzione artificiale di
esseri viventi geneticamente identici). Il
divieto della clonazione tocca anche la
divisione di una cellula totipotente da un
embrione in vitro per scopi diagnostici1).

Particolarmente esposta al pericolo di abusi è
la donazione di spermatozoi. Allo scopo di
ridurre il rischio di matrimonio tra
consanguinei e di impedire le tendenze di
selezione artificiale sono proposti
disciplinamenti restrittivi. All'individuo
procreato con spermatozoi donati è garantito,
nel rispetto alla libertà personale, a partire
dal 16.mo anno di vita, l'accesso ai dati
personali del donatore. Per converso è invece
prevista l'esclusione dell'azione di paternità.

Per motivi di protezione della salute pubblica
e in vista dei particolari pericoli d'abuso e,
quindi, della necessità di un controllo, è in
principio necessaria un'autorizzazione per
l'applicazione di tecniche riproduttive nonché
la conservazione di cellule germinali. Ciò
significa che un gruppo che procede al
trattamento deve garantire una consulenza
medica, biologica-riproduttiva e psicologica
nonché un'assistenza dei futuri genitori.

Future direttive e raccomandazioni della
Commissione di etica
In vista di un rapido progresso biotecnologico,
l'avamprogetto si limita all'essenziale e
propone l'istituzione di una Commissione
nazionale di etica. Tale gruppo
multidisciplinare dovrà elaborare direttive di
etica e rilasciare raccomandazioni in merito a
tutte le questioni liminari delle nuove
prospettive di sviluppo della medicina.

2 giugno 1995

	DIPARTIMENTO FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA
	Servizio informazione e
stampa

Appendice

Prima tappa della legislazione
d'esecuzione

La cosiddetta "Iniziativa Beobachter",
dell'anno 1987, esigeva dalla Confederazione la
promulgazione di prescrizioni che impedissero
l'abuso della tecnologia riproduttiva e
dell'ingegneria genetica nell'ambito umano.
Consiglio federale e Parlamento hanno elaborato
un controprogetto inserendovi numerose garanzie
di diritto costituzionale. Le Camere avevano
convenuto un disciplinamento giusta il quale
fuori del grembo della donna potessero essere
sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani
quanti se ne possono trapiantare
immediatamente. Questa limitazione serve allo
scopo di impedire lo sviluppo di embrioni in
"soprannumero". Deve inoltre essere assicurato
l'accesso ai dati dell'origine genetica. La
garanzia dell'anonimità dei donatori non è più
possibile. L' "iniziativa Beobachter" fu allora
ritirata.

Il 17 maggio 1992, popolo e Cantoni hanno
accolto, con il 73,8% di sí dei voti espressi,
il nuovo articolo 24novies della Costituzione
federale sulla protezione dell'uomo e del suo
ambiente contro gli abusi della tecnologia
riproduttiva e dell'ingegneria genetica nel
senso menzionato. Il 7 giugno 1993, il
Consiglio federale accolse il rapporto del
gruppo di lavoro interdipartimentale di
tecnologia genetica concernente la
coordinazione della legislazione sulla
tecnologia genetica e sulla medicina
riproduttiva (IDAGEN). In merito alla
legislazione d'esecuzione nel settore umano, la
commissione propose una procedura a tre fasi:

1a tappa: legge concernente la procreazione
medicalmente assistita e questioni connesse di
tecnologia genetica, istituzione di una
Commissione nazionale di etica;

2a tappa: legge sull'analisi dei genomi;

3a tappa: indagine sulle questioni irrisolte
nel settore della ricerca sull'uomo (compresa
la ricerca sul patrimonio germinale umano) da
parte di un gruppo di studio.

L'avamprogetto di legge federale concernente la
procreazione medicalmente assistita e la
Commissione nazionale di etica, elaborato
all'interno dell'Amministrazione contiene la
prima tappa della legislazione d'esecuzione
della medicina della procreazione e della
tecnologia genetica nell'ambito umano.
L'avamprogetto non sottopone ancora - fatta
riserva della diagnostica del preimpianto -
nessuna proposta sulla diagnostica prenatale.
Queste ultime questioni fanno parte della
seconda tappa della legislazione d'esecuzione
(analisi dei genomi). L'avamprogetto è da
intendere come controprogetto all'iniziativa
popolare per una procreazione degna dell'essere
umano che intende vietare in generale la
fecondazione in vitro e l'utilizzazione di
cellule germinali di terzi allo scopo di
procreazione.

2 giugno 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa