Small JavaScript is used for display and check functions Citazioni: RS 0.101 (Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU))
Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Citazioni

Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)

Numero RS Titolo luogo

0.101.06

Protocollo n. 6 del 28 aprile 1983 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte

0.101.06 Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 1987 Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 ottobre 1987 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1987 Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. 1994

0.101.07

Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

0.101.07 Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 1987 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 febbraio 1988 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988 Emendato dal Protocollo n. 11 dell’11 maggio 1994

0.101.093

Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

Frontespizio

0.101.094

Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

0.101.094 Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione Concluso a Strasburgo il 13 maggio 2004 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2005 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 aprile 2006 Applicato parzialmente e provvisoriamente dal 1° giugno 2009 In vigore per la Svizzera dal 1° giugno 2010

0.101.1

Accordo europeo del 6 maggio 1969 concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell'Uomo

Frontespizio

0.101.3

Accordo europeo del 5 marzo 1996 concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Frontespizio

0.106

Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (con All.)

Frontespizio
Art. 17

0.192.110.32

Secondo protocollo addizionale del 15 dicembre 1956 all'accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Frontespizio

0.192.110.34

Quarto protocollo addizionale del 16 dicembre 1961 all'accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Frontespizio

0.192.110.35

Quinto Protocollo addizionale del 18 giugno 1990 all'Accordo generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa

Frontespizio

0.192.110.36

Sesto Protocollo addizionale del 5 marzo 1996 all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Frontespizio

0.193.231

Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie

Art. 28

0.351.12

Secondo Protocollo addizionale dell' 8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Frontespizio

0.441.1

Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali

Frontespizio

0.441.2

Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie

Frontespizio

0.784.405

Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

0.784.405 Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera Conclusa a Strasburgo il 5 maggio 1989 Firmata dalla Svizzera il 5 maggio 1989 Applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 5 maggio 1989 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1991 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 9 ottobre 1991 Entra in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1993
Art. 4 Libertà di ricezione e di ritrasmissione

0.784.405.1

Protocollo del 1° ottobre 1998 di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera

«Art. 24bis Abusi addotti dei diritti conferiti dalla presente Convenzione

0.810.2

Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)

0.810.2 Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) Conclusa a Oviedo il 4 aprile 1997 Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 2008 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 luglio 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2008

120

Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Art. 17 Comunicazione di dati personali

131.235

Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

Préambule

172.021

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 66 K. Revisione / I. Motivi
Art. 67 K. Revisione / II. Domanda

173.110

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

Art. 122 Violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Art. 124 Termine

173.32

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 40 Dibattimento

272

Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 328 Motivi di revisione
Art. 396 Motivi di revisione

311.0

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 7 3. Condizioni di luogo. / Altri reati commessi all’estero
Art. 6 3. Condizioni di luogo. / Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
Art. 5 3. Condizioni di luogo. / Reati commessi all’estero su minorenni
Art. 3 3. Condizioni di luogo. / Crimini o delitti commessi in Svizzera

312.0

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione

321.0

Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)

Art. 10 5. Condizioni di luogo

322.1

Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM)

Art. 200 Motivi di revisione

351.1

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Art. 2 Procedimento all’estero


1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali