Small JavaScript is used for display and check functions Raccolta sistematica del diritto federale
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della Confederazione Svizzera

Raccolta sistematica del diritto federale

Prefazione

Fondamento legale e caratteristiche della Raccolta

La Raccolta sistematica del diritto federale (RS) è stata elaborata in applicazione della legge federale del 6 ottobre  19661) concernente la pubblicazione di una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione.

Essa, che fa seguito alla vecchia Collezione siste­matica (CS) dal 1848 al 1947, è un repertorio, su fogli mobili, aggiornato e ordinato per materie, degli atti normativi, dei trattati, delle decisioni internazionali e degli ac­cordi intercantonali pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) ed ancora in vigore, nonché delle costituzioni cantonali. Al termine della pubblicazione dei volumi della parte del diritto interno, il 1o ottobre 1974, la forza giuridica negativa è stata conferita agli atti pubblicati in questi volumi.

Sistematica della Raccolta

Poiché la nuova Raccolta deve corrispondere sempre allo stato d’un diritto in conti­nua e notevole evoluzione e costituire un insieme ben ordinato, occorre che la pre­parazione e continuazione possano farsi quanto più razionalmente. Ci si è dunque adoperati a darle una struttura sistematica adeguata e a stabilire una numerazione dei capitoli e testi suscettiva d’accogliere comodamente ogni nuovo materiale giuri­dico. Tale struttura e numerazione sono ricapitolate sommariamente al principio d’ogni raccoglitore.

Gli accordi internazionali sono ordinati nello stesso modo..

Principî applicati nella messa a giorno dei testi della Raccolta.

La messa a giorno dei testi è operata secondo i criteri seguiti per la CS. Ogni modi­ficazione formale d’un atto è inserita direttamente. Le parti formalmente abrogate sono omesse. L’atto modificatore stesso, se non concerne che la modificazione, non è inserito. Ogni modificazione è giustificata con una nota compilata in conformità delle note formali della CS. Solo queste note hanno effetto giuridico.

Le parole o locuzioni d’articoli o parti d’articoli da considerare abrogate o modifi­cate da prescrizioni successive, senz’essere tali formalmente, sono riprodotte, ma una nota ne segnala la contraddizione. Queste note non hanno per altro alcun effetto giuridico. Prive d’un tale effetto sono anche le note segnalanti differenze di testo fra le tre lingue ufficiali. Per agevolare al lettore il raffronto tra il vecchio e il nuovo diritto, la fonte di ciascun atto è indicata da nota non numerata ai piedi della prima pagina. Se l’atto è anteriore al 1o gennaio 1948, l’indicazione si riferisce alla CS; se in questa esso reca delle modificazioni, è indicato anche il riferimento alla RU, dalla quale è stato desunto. La fonte è data anche per gli atti menzionati nei testi o nelle note. Se si tratta di testi decaduti, sono indicate anche le fonti delle modificazioni sussistenti al momento della decadenza; il tutto tra parentesi quadra.

Il momento dell’entrata in vigore d’un atto, ove non sia stabilito nello stesso o per una disposizione speciale, è indicato conformemente alle norme applicabili in tale caso.

Come per la Collezione sistematica 1848–1947, l’elaborazione della presente Rac­colta è affidata alla Cancelleria federale.

Berna, novembre 1974
Il cancelliere della Confederazione: K. Huber


1) Dal 15 mag. 1987, detta legge è stata abrogata da quella del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali. La forza giuridica negativa della Raccolta, introdotta il 1o ott. 1974 dalla legge del 1966, è stata ritirata dalla legge del 1986. Si è constatato, infatti, dal punto di vista pratico, che la forza giuridica negativa è difficilmente compatibile con una raccolta strutturata secondo il sistema di fogli mobili. Dal 1o gen. 2005, la legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali costituisce, con l’ordinanza del 17 nov. 2004, la base legale della RS. Essa non prevede più la pubblicazione del diritto cantonale (nota della redazione).
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali