Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Disposizioni finali
< Art. 18 Esecuzione
> Art. 20 Entrata in vigore

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 2 dicembre 19851 concernente l’impiego di militari nelle truppe di protezione aerea per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero č abrogata.


1 [RU 1985 1872, 1987 1138]


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali