Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Esercizio dell’attività assicurativa
Sezione 6: Disposizioni particolari per singoli rami assicurativi
< Art. 32 Assicurazione della protezione giuridica
> Art. 34 Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore

Art. 33 Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

1 Un’impresa di assicurazione può stipulare contratti d’assicurazione contro l’incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi include la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2 L’entità della copertura e la tariffa dei premi dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione.

3 La FINMA esamina, tenendo conto delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti:

a.
le basi per il calcolo dei premi;
b.
l’entità della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i relativi limiti della garanzia;
c.
il genere e l’estensione delle statistiche che le imprese di assicurazione devono allestire.

5 Il Consiglio federale può:

a.
determinare, se necessario, le condizioni d’assicurazione;
b.
prendere i provvedimenti necessari per raggiungere la compensazione dell’onere dei sinistri tra le imprese di assicurazione, in particolare ordinare l’adesione a un’organizzazione di diritto privato gestita dalle stesse imprese di assicurazione.

Stato 1° gennaio 2013
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