Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari
Sezione 1: Obblighi di diligenza
< Art. 6 Obblighi di chiarimento
> Art. 7a Valori patrimoniali di poca entitā
Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti
1 L’intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della presente legge.
2 Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autoritā di perseguimento penale.
3 L’intermediario finanziario č tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transazione.
Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali