Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari
Sezione 1: Obblighi di diligenza
< Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto
> Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti
Art. 61 Obblighi di chiarimento
1 L’intermediario finanziario č tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’estensione delle informazioni da raccogliere č in funzione del rischio rappresentato dalla controparte.
2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:
- a.
- la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalitā sia manifesta;
- b.
- vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltā di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP2) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).
2 RS 311.0
Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali