Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari
Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro
< Art. 9 Obbligo di comunicazione
> Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 10 Blocco dei beni

1 L’intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9.1

2 Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autoritą di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

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1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).
2 Abrogato dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).


Stato 1° gennaio 2010
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