Sezione 9: Disposizioni penali
< Art. 40a Manipolazione dei corsi
> Art. 41a Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta
Art. 41 Violazione dell’obbligo di dichiarazione
1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
- a.
- omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);
- b.
- omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).1
3 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.3
4 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
2 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
3 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
4 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).