Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo quarto: Passivi del fallimento
< Art. 22 Maggioranza dei creditori
> Art. 24 Esame dei crediti

Art. 23 Depositi privilegiati

1 Sono depositi privilegiati secondo l’articolo 37b LBCR tutti i crediti dei clienti derivanti da un’attività bancaria o di negoziazione di titoli, che sono contabilizzati o dovrebbero essere contabilizzati nelle poste di bilancio secondo l’articolo 25 capoverso 1 numeri da 2.3–2.5 dell’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche (OBCR).

2 I crediti a titolo del portatore, ad eccezione delle obbligazioni di cassa depositate presso la banca a nome del deponente, non sono depositi ai sensi dell’articolo 37b LBCR. Le obbligazioni di cassa che non sono depositate presso la banca nonché le domande di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali come, in particolare, le richieste di risarcimento per valori depositati non esistenti secondo l’articolo 37d LBCR, non sono parimenti depositi ai sensi dell’articolo 37b LBCR.

3 Sono depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati i crediti di fondazioni bancarie secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 19852 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute e di fondazioni di libero passaggio secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio. I crediti sono tuttavia versati alla relativa fondazione bancaria o di libero passaggio.

4 …4


1 RS 952.02
2 RS 831.461.3
3 RS 831.425
4 Abrogato dal n. I dell’O della FINMA del 19 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1769).


Stato 1° giugno 2009
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