Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali
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Art. 541

1 Abrogato dal n. 17 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2013
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