Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo tredicesimo: Garanzia dei depositi
< Art. 37j Modo di procedere e cessione legale
> Art. 37l

Art. 37k1 Scambio di dati

1 La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

2 Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all’attuazione della garanzia dei depositi.


1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali