Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi
Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
< Art. 98 Definizione
> Art. 100 Registro di commercio

Art. 99 Relazione con il Codice delle obbligazioni

Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 relative alla società in accomandita.


1 RS 220


Stato 1° marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali