Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

946.203

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
delle persone e delle organizzazioni legate a
Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban1

del 2 ottobre 2000 (Stato 1° maggio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20022 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),3

ordina:

Art. 1 Divieto di fornire armamenti e materiale affine

Art. 1a

Art. 2

Art. 2a e 2b

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Art. 4 Dichiarazione obbligatoria

Art. 4a Entrata in Svizzera e transito

Art. 4b Esecuzione del blocco delle risorse economiche

Art. 5 Definizioni

Art. 5a Controllo

Art. 6 Disposizioni penali

Art. 7 a 10

Art. 11 Entrata in vigore

Allegato 1

Allegato 2
- Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti ai provvedimenti previsti agli artico...
- Spiegazioni
- Abbreviazioni
- Enti
- Cronologia delle modifiche effettuate finora
- A. Elenco di persone appartenenti o associate ai Taliban (131 persone)
- B. Elenco di enti appartenenti o associati ai Taliban (nessun ente)
- C. Elenco di persone fisiche appartenenti o associate all’organizzazione «Al-Qaïda» (253 pers...
- D. Elenco di enti appartenenti o associati all’organizzazione «Al-Qaïda» (68 enti)

Allegato 3


 RU 2000 2642


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
2 RS 946.231
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali