Capitolo 2: Esportazione
Sezione 5: Obblighi dell’esportatore
< Art. 18 Riferimento ai controlli internazionali delle esportazioni
> Art. 20 Prova dell’esportazione esente da permesso
Art. 191 Indicazione del numero del permesso all’atto dell’esportazione
Chiunque esporta beni con un permesso deve indicare il numero del permesso nella dichiarazione doganale. Se si tratta di un permesso individuale, esso deve essere presentato all’ufficio doganale con la dichiarazione doganale per lo scarico o all’ufficio doganale di controllo per l’esame. Se si tratta di un permesso generale di esportazione, il numero del permesso (n. PGO o n. PGS) deve figurare sulla dichiarazione doganale.
1 Nuovo testo giusta il n. 63 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Stato 1° gennaio 2013
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