Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 8: Convenzioni internazionali
< Art. 18 Prescrizione
> Art. 20 Esecuzione

Art. 19

1 Per facilitare l’utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali delle firme elettroniche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente:

a.
il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati;
b.
il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;
c.
il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;
d.
il riconoscimento dei simboli di conformità;
e.
il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;
f.
il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui le disposizioni sulla firma elettronica rimandino a norme tecniche determinate o quando un tale rinvio è previsto;
g.
l’informazione e la consultazione riguardo all’elaborazione, all’emanazione, alla modifica e all’applicazione di prescrizioni o di norme tecniche.

2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’attuazione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.

3 Esso può delegare a privati attività relative all’informazione e alla consultazione riguardanti l’elaborazione, l’emanazione e la modifica di prescrizioni o di norme tecniche sulle firme elettroniche e stabilire in proposito una rimunerazione.


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali