Sezione 8: Convenzioni internazionali
< Art. 18 Prescrizione
> Art. 20 Esecuzione
Art. 19
1 Per facilitare l’utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali delle firme elettroniche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente:
- a.
- il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati;
- b.
- il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;
- c.
- il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;
- d.
- il riconoscimento dei simboli di conformità;
- e.
- il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;
- f.
- il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui le disposizioni sulla firma elettronica rimandino a norme tecniche determinate o quando un tale rinvio è previsto;
- g.
- l’informazione e la consultazione riguardo all’elaborazione, all’emanazione, alla modifica e all’applicazione di prescrizioni o di norme tecniche.
2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’attuazione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.
3 Esso può delegare a privati attività relative all’informazione e alla consultazione riguardanti l’elaborazione, l’emanazione e la modifica di prescrizioni o di norme tecniche sulle firme elettroniche e stabilire in proposito una rimunerazione.
Stato 1° agosto 2008
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