Sezione 7: Responsabilità
< Art. 17 Responsabilità degli organismi di riconoscimento
> Art. 19
Art. 18 Prescrizione
Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l’avente diritto è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.
Stato 1° agosto 2008
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