Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione
< Art. 25 1. Patente di fonditore / a. Condizioni
> Art. 27

Art. 26

b. Rilascio. Rinnovamento. Revoca

1 La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.1

2 Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l’autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d’ufficio a titolo definitivo o temporaneo.

3 Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.2

4 …3


1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
2 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
3 Abrogato dal n. 135 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali