941.202
Ordinanza sulle unità
del 23 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 1995)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 2, 4 a 7 e 27 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia,
ordina:
Sezione 2: Unità di base del Sistema Internazionale di Unità (SI)
Art. 3 LunghezzaArt. 4 Massa
Art. 5 Tempo
Art. 6 Intensità di corrente elettrica
Art. 7 Temperatura
Art. 8 Quantità di materia
Art. 9 Intensità luminosa
Sezione 4: Unità derivate SI
Art. 12 Definizione e presentazione delle unità derivate SIArt. 13 Denominazioni particolari per unità derivate SI
Sezione 5: Multipli e sottomultipli di unità SI ammessi come unità proprie con denominazioni particolari
Art. 14 Unità sotto forma di multipli e sottomultipli decimali di unità SIArt. 15 Unità sotto forma di multipli e sottomultipli non-decimali di unità SI
Sezione 6: Unità definite indipendentemente dalle unità SI di base
Art. 16 Unità di massa atomicaArt. 17 Elettronvolt
Sezione 8: Formazione di multipli e sottomultipli decimali delle unità
Art. 19 Prefissi SIArt. 20 Prescrizioni generali per l’utilizzazione dei prefissi
Art. 21 Prescrizioni particolari per l’utilizzazione dei prefissi
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazioneArt. 24 Disposizioni transitorie
Art. 25 Entrata in vigore
Allegato Conversione di vecchie unità in nuove unità
Stato 1° gennaio 1995
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali