Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

941.202

Ordinanza sulle unità

del 23 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 1995)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 4 a 7 e 27 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Denominazioni delle unità

Sezione 2: Unità di base del Sistema Internazionale di Unità (SI)

Art. 3 Lunghezza

Art. 4 Massa

Art. 5 Tempo

Art. 6 Intensità di corrente elettrica

Art. 7 Temperatura

Art. 8 Quantità di materia

Art. 9 Intensità luminosa

Sezione 3: Unità supplementari SI

Art. 10 Angolo piano

Art. 11 Angolo solido

Sezione 4: Unità derivate SI

Art. 12 Definizione e presentazione delle unità derivate SI

Art. 13 Denominazioni particolari per unità derivate SI

Sezione 5: Multipli e sottomultipli di unità SI ammessi come unità proprie con denominazioni particolari

Art. 14 Unità sotto forma di multipli e sottomultipli decimali di unità SI

Art. 15 Unità sotto forma di multipli e sottomultipli non-decimali di unità SI

Sezione 6: Unità definite indipendentemente dalle unità SI di base

Art. 16 Unità di massa atomica

Art. 17 Elettronvolt

Sezione 7: Unità ammesse unicamente in settori di applicazione specializzati

Art. 18

Sezione 8: Formazione di multipli e sottomultipli decimali delle unità

Art. 19 Prefissi SI

Art. 20 Prescrizioni generali per l’utilizzazione dei prefissi

Art. 21 Prescrizioni particolari per l’utilizzazione dei prefissi

Sezione 9: Approntamento e diffusione delle unità

Art. 22

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

Art. 24 Disposizioni transitorie

Art. 25 Entrata in vigore

Allegato Conversione di vecchie unità in nuove unità

 RU 1994 3109


1 RS 941.20


Stato 1° gennaio 1995
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali