Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Lunghezza
Art. 2 Denominazioni delle unità
1 Per le unità nonché i loro multipli e sottomultipli ai quali la presente ordinanza attribuisce nomi e simboli particolari, l’utilizzazione di tali denominazioni è obbligatoria.
2 Grandezze fisiche alle quali la presente ordinanza non attribuisce un’unità particolare devono essere espresse in prodotti di potenze delle unità previste nella presente ordinanza. Per questi prodotti l’espressione algebrica ha valore di denominazione.
3 Se, in un sistema di trattamento dell’informazione, mancano i simboli prescritti per le unità, queste possono essere rappresentate secondo la Norma internazionale ISO 2955, 19831.
4 L’utilizzazione della lettera «l» nei simboli delle unità (litro: l, Lumen: lm, Lux: lx) non deve essere causa di confusioni con la cifra «uno».
1 ISO 2955-1983 (F) «Représentation des unités du Système international et d’autres unités dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités». Questa norma può essere consultata all’Ufficio federale della metrologia, Lindenweg 50, 3003 Berna-Wabern.