Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Denominazioni delle unità

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola:

a.
le denominazioni e definizioni delle unità legali di misura (unità) e i loro multipli e sottomultipli;
b.
l’utilizzazione di tali denominazioni;
c.
le responsabilità dell’approntamento e della diffusione delle unità.

Stato 1° gennaio 1995
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali