Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Strumenti di misurazione
< Art. 10 Obblighi per l’utilizzazione di strumenti di misurazione
> Art. 12 Controlli successivi

Art. 11 Obblighi di annunciare e di informare

Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali