Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Unitā monetaria e mezzi legali di pagamento
< Art. 2 Mezzi legali di pagamento
> Art. 4 Emissione delle monete circolanti

Art. 3 Obbligo di accettazione

1 Chiunque č tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d’investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

2 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

3 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera č tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.


Stato 1° gennaio 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali