Capitolo 4: Commissione federale delle case da gioco
< Art. 48 Compiti
> Art. 50 Misure
Art. 49 Collaborazione con le autorità
La Commissione e le autorità amministrative cantonali e federali nonché le competenti autorità cantonale e federale di perseguimento penale si aiutano reciprocamente e si scambiano le informazioni di cui hanno bisogno.
Stato 27 dicembre 2006
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