Capitolo 4: Commissione federale delle case da gioco
< Art. 47 Organizzazione
> Art. 49 Collaborazione con le autorità
Art. 48 Compiti
1 La Commissione sorveglia le case da gioco e vigila sul rispetto delle prescrizioni legali; emana le decisioni necessarie all’esecuzione della legge.
2 Oltre all’adempimento di altri compiti assegnatile dalla legge, la Commissione vigila in particolare:
- a.
- sulla gestione e sull’esercizio dei giochi nelle case da gioco;
- b.
- sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro;
- c.
- sull’attuazione della concezione di sicurezza e della concezione sociale.
3 Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione può:
- a.
- esigere dalle case da gioco, dalle aziende di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco, nonché dai rispettivi uffici di revisione le informazioni e i documenti di cui ha bisogno;
- b.
- fare capo a periti;
- c.
- assegnare mandati speciali all’ufficio di revisione;
- d.
- stabilire collegamenti online per il monitoraggio degli impianti EED delle case da gioco;
- e.2
- impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d’esecuzione.
1 RS 955.0
2 Introdotto dal n. I 15 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Stato 27 dicembre 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali