Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Commissione federale delle case da gioco
< Art. 47 Organizzazione
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Art. 48 Compiti

1 La Commissione sorveglia le case da gioco e vigila sul rispetto delle prescrizioni legali; emana le decisioni necessarie all’esecuzione della legge.

2 Oltre all’adempimento di altri compiti assegnatile dalla legge, la Commissione vigila in particolare:

a.
sulla gestione e sull’esercizio dei giochi nelle case da gioco;
b.
sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro;
c.
sull’attuazione della concezione di sicurezza e della concezione sociale.

3 Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione può:

a.
esigere dalle case da gioco, dalle aziende di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco, nonché dai rispettivi uffici di revisione le informazioni e i documenti di cui ha bisogno;
b.
fare capo a periti;
c.
assegnare mandati speciali all’ufficio di revisione;
d.
stabilire collegamenti online per il monitoraggio degli impianti EED delle case da gioco;
e.2
impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d’esecuzione.

1 RS 955.0
2 Introdotto dal n. I 15 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).


Stato 27 dicembre 2006
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