Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

930.111

Ordinanza
sulla sicurezza dei prodotti

(OSPro)

del 19 maggio 2010 (Stato 1° luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Sezione 2: Prescrizioni generali sull’esecuzione della LSPro

Art. 2 Principio

Art. 3 Coordinamento dell’esecuzione

Art. 4 Servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti

Art. 5 Controlli e misure amministrative

Sezione 3: Prescrizioni sull’immissione in commercio applicabili a titolo sussidiario

Art. 6 Campo d’applicazione

Art. 7 Eccezioni per esposizioni e presentazioni

Art. 8 Lingua delle istruzioni

Art. 9 Dichiarazione di conformitą

Art. 10 Documentazione tecnica e dichiarazione di conformitą

Art. 11 Lingue ufficiali

Sezione 4: Prescrizioni speciali sull’immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI)

Art. 12 Definizioni

Art. 13 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Art. 14 Designazione delle norme tecniche

Art. 15 Principi e procedure di valutazione della conformitą

Art. 16 Dichiarazione di conformitą

Art. 17 Organismi di valutazione della conformitą

Art. 18 Documentazione tecnica

Sezione 5: Sorveglianza del mercato

Art. 19 Campo d’applicazione

Art. 20 Organi di controllo

Art. 21 Collaborazione di altre autoritą e organizzazioni

Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo

Art. 23 Procedura degli organi di controllo

Art. 24 Coordinamento e informazione degli organi di controllo

Art. 25 Autoritą di vigilanza

Art. 26 Finanziamento dell’esecuzione

Art. 27 Emolumenti

Art. 28 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo

Art. 29 Applicabilitą dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 31 Disposizioni transitorie

Art. 32 Entrata in vigore

19 maggio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova


Allegato 1 Valutazione della conformitą di apparecchi a gas e dispositivi
di protezione individuale (DPI): principi e procedure I . Principi II. Procedure di valutazione della conformitą di apparecchi a gas III. Procedure di valutazione della conformitą di dispositivi di protezione individuale (DPI)

Allegato 2 Dichiarazione di conformitą per apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI)
Allegato 3 Requisiti speciali riguardanti la documentazione tecnica
per gli apparecchi a gas e i dispositivi di protezione individuale (DPI)

Allegato 4 Abrogazione e modifica del diritto vigente

 RU 2010 2583


1 RS 930.11
2 RS 946.51


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali