Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

930.11

Legge federale
sulla sicurezza dei prodotti

(LSPro)

del 12 giugno 2009 (Stato 1° luglio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082,

decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

Art. 2 Definizioni

Sezione 2: Condizioni per l’immissione in commercio

Art. 3 Principi

Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Art. 5 Conformitą con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Art. 6 Norme tecniche

Art. 7 Valutazione della conformitą

Sezione 3: Obblighi consecutivi all’immissione in commercio

Art. 8

Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

Art. 9 Sorveglianza del mercato e vigilanza sull’esecuzione

Art. 10 Controlli e misure amministrative

Art. 11 Obbligo di collaborazione e di informazione

Art. 12 Obbligo del segreto

Art. 13 Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 14 Emolumenti e finanziamento dell’esecuzione

Art. 15 Rimedi giuridici

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16 Delitti

Art. 17 Contravvenzioni

Art. 18 Vantaggi pecuniari illeciti

Art. 19 Perseguimento penale

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 21 Disposizioni transitorie

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore:3 1° luglio 201icure0


RU 2010 2573


1 RS 101
2 FF 2008 6513
3 DCF del 19 mag. 2010.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali