Sezione 4: Sorveglianti delle riserve
< Art. 12 Compiti
> Art. 14 Sorveglianza
Art. 13 Formazione
1 I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.
2 L’Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.
Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali