Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Sorveglianti delle riserve
< Art. 12 Compiti
> Art. 14 Sorveglianza

Art. 13 Formazione

1 I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.

2 L’Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.


Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali