Sezione 4: Sorveglianti delle riserve
< Art. 10 Abbattimenti selettivi
> Art. 12 Compiti
Art. 11 Statuto e nomina
1 I Cantoni designano uno o pił sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia.
2 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono funzionari cantonali.
3 Sono subordinati al servizio cantonale competente.
4 Sono nominati dal Cantone. La documentazione in vista delle nomine deve essere sottoposta per parere all’Ufficio cantonale.
5 Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimitą delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.
Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali