Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

922.01

Ordinanza
su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia OCP)

del 29 febbraio 1988 (Stato 1° ottobre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 24 della legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (legge); visto l’articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente,3

ordina:

Sezione 1: Caccia

Art. 1 Mezzi ausiliari vietati

Art. 2 Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia

Art. 3 Autorizzazioni eccezionali

Art. 3bis Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione

Sezione 2: Protezione

Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette

Art. 5 Imbalsamatura di animali protetti

Art. 6 Tenuta in cattivitą e cura di animali protetti

Art. 7 Commercio di animali protetti

Art. 8 Messa in libertą di animali

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette

Art. 10 Risarcimento e prevenzione dei danni

Sezione 4: Ricerca

Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

Art. 12 Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina

Art. 13 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici

Sezione 5: Responsabilitą civile

Art. 14

Sezione 6: Esecuzione

Art. 15 Esecuzione della legge da parte dei Cantoni

Art. 15a Esecuzione della legge da parte della Confederazione

Art. 16 Statistica federale della caccia

Art. 17 Ritiro dell’autorizzazione di caccia

Art. 18 UFAM

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

Art. 20 Modifica del diritto vigente

Art. 21 Diritto transitorio

Art. 22 Entrata in vigore

RU 1988 517


1 RS 922.0
2 RS 814.01
3 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).


Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali