922.01
Ordinanza
su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia OCP)
del 29 febbraio 1988 (Stato 1° ottobre 2008)
Sezione 1: Caccia
Art. 1 Mezzi ausiliari vietatiArt. 2 Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia
Art. 3 Autorizzazioni eccezionali
Art. 3bis Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione
Sezione 2: Protezione
Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protetteArt. 5 Imbalsamatura di animali protetti
Art. 6 Tenuta in cattivitą e cura di animali protetti
Art. 7 Commercio di animali protetti
Art. 8 Messa in libertą di animali
Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina
Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protetteArt. 10 Risarcimento e prevenzione dei danni
Sezione 4: Ricerca
Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvaticiArt. 12 Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina
Art. 13 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici
Sezione 6: Esecuzione
Art. 15 Esecuzione della legge da parte dei CantoniArt. 15a Esecuzione della legge da parte della Confederazione
Art. 16 Statistica federale della caccia
Art. 17 Ritiro dell’autorizzazione di caccia
Art. 18 UFAM
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 Diritto previgente: abrogazioneArt. 20 Modifica del diritto vigente
Art. 21 Diritto transitorio
Art. 22 Entrata in vigore
1 RS 922.0
2 RS 814.01
3 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).
Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali