Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Protezione
< Art. 10 Animali protetti tenuti in cattivitā
> Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

Art. 11 Zone protette

1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale.

2 Esso delimita, d’intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d’interesse nazionale.

3 Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d’intesa con il Consiglio federale.

4 I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

5 Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia č proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversitā delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

6 Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennitā globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.1


1 Nuovo testo del per. giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).


Stato 12 dicembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali