Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

921.0

Legge federale sulle foreste

(Legge forestale, LFo)

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24, 24sexies , 24septies e 31bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Art. 2 Definizione di foresta

Art. 3 Conservazione della foresta

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi

Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 4 Definizione del dissodamento

Art. 5 Divieto di dissodamento e deroghe

Art. 6 Competenza

Art. 7 Rimboschimento compensativo

Art. 8 Tassa di compensazione

Art. 9 Compensazione

Art. 10 Accertamento del carattere forestale

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 11 Dissodamento e permesso di costruire

Art. 12 Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione

Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone edificabili

Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta

Art. 14 Accessibilità

Art. 15 Circolazione di veicoli a motore

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16 Utilizzazioni nocive

Art. 17 Distanza dalla foresta

Art. 18 Sostanze pericolose per l’ambiente

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta

Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 20 Principi della gestione

Art. 21 Sfruttamento del legno

Art. 22 Divieto di taglio raso

Art. 23 Ripopolamento di radure

Art. 24 Materiale di riproduzione forestale

Art. 25 Alienazione e spartizione

Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 26 Provvedimenti della Confederazione

Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni

Art. 28 Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali

Sezione 1: Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati

Art. 29 Compiti formativi della Confederazione

Art. 30 Compiti formativi e consultivi dei Cantoni

Art. 31 Ricerca e sviluppo

Art. 32 Delega di compiti alle associazioni

Art. 33 Accertamenti

Art. 34 Informazione

Sezione 2: Finanziamento

Art. 35 Principi

Art. 36 Protezione da catastrofi naturali

Art. 37 Foresta di protezione

Art. 38 Diversità biologica della foresta

Art. 38a Economia forestale

Art. 39 Formazione professionale

Art. 40 Crediti d’investimento

Art. 41 Assegnazione dei contributi

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione

Sezione 1: Procedura

Art. 46 Ricorso

Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni

Art. 48 Espropriazione

Sezione 2: Esecuzione

Art. 49 Confederazione

Art. 50 Cantoni

Art. 51 Organizzazione forestale

Art. 52 Riserva d’approvazione

Art. 53 Obbligo d’informare

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 54 Diritto previgente: abrogazione

Art. 55 Modifica del diritto vigente

Art. 56 Disposizioni transitorie

Art. 57 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19934 Articoli 40 e 54 lettera b: 1° gennaio 19945


RU 1992 2521


1 Queste disposizioni corrispondono agli art. 74, 77, 78, 94 e 95 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta in n. 9 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).
3 FF 1988 III 137
4 DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536)
5 DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536)


Stato 1° gennaio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali