921.0
Legge federale sulle foreste
(Legge forestale, LFo)
del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2008)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 24, 24sexies , 24septies e 31bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 ScopoArt. 2 Definizione di foresta
Art. 3 Conservazione della foresta
Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi
Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale
Art. 4 Definizione del dissodamentoArt. 5 Divieto di dissodamento e deroghe
Art. 6 Competenza
Art. 7 Rimboschimento compensativo
Art. 8 Tassa di compensazione
Art. 9 Compensazione
Art. 10 Accertamento del carattere forestale
Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio
Art. 11 Dissodamento e permesso di costruireArt. 12 Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione
Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone edificabili
Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta
Art. 14 AccessibilitàArt. 15 Circolazione di veicoli a motore
Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi
Art. 16 Utilizzazioni nociveArt. 17 Distanza dalla foresta
Art. 18 Sostanze pericolose per l’ambiente
Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta
Sezione 1: Gestione della foresta
Art. 20 Principi della gestioneArt. 21 Sfruttamento del legno
Art. 22 Divieto di taglio raso
Art. 23 Ripopolamento di radure
Art. 24 Materiale di riproduzione forestale
Art. 25 Alienazione e spartizione
Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta
Art. 26 Provvedimenti della ConfederazioneArt. 27 Provvedimenti dei Cantoni
Art. 28 Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali
Capitolo 5: Provvedimenti promozionali
Sezione 1: Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati
Art. 29 Compiti formativi della ConfederazioneArt. 30 Compiti formativi e consultivi dei Cantoni
Art. 31 Ricerca e sviluppo
Art. 32 Delega di compiti alle associazioni
Art. 33 Accertamenti
Art. 34 Informazione
Sezione 2: Finanziamento
Art. 35 PrincipiArt. 36 Protezione da catastrofi naturali
Art. 37 Foresta di protezione
Art. 38 Diversità biologica della foresta
Art. 38a Economia forestale
Art. 39 Formazione professionale
Art. 40 Crediti d’investimento
Art. 41 Assegnazione dei contributi
Capitolo 6: Disposizioni penali
Art. 42 DelittiArt. 43 Contravvenzioni
Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell’azienda
Art. 45 Perseguimento penale
Capitolo 7: Procedura ed esecuzione
Sezione 1: Procedura
Art. 46 RicorsoArt. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni
Art. 48 Espropriazione
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 54 Diritto previgente: abrogazioneArt. 55 Modifica del diritto vigente
Art. 56 Disposizioni transitorie
Art. 57 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19934 Articoli 40 e 54 lettera b: 1° gennaio 19945
1 Queste disposizioni corrispondono agli art. 74, 77, 78, 94 e 95 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta in n. 9 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).
3 FF 1988 III 137
4 DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536)
5 DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536)
Stato 1° gennaio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali