Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 3: Provvedimenti di sequestro
< Art. 68a Divieto di trasferimento
> Art. 70 Sequestro semplice di 2° grado
Art. 69 Sequestro semplice di 1° grado
1 Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell’epizoozia.
2 Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.
3 Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.
4 La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. 1
1 Per. abrogato dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).
Stato 1° maggio 2013
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