Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni
Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni
Sezione 2: Inseminazione artificiale
< Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio del seme
> Art. 55a Obbligo di autorizzazione

Art. 55 Controllo

1 Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

1bis Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d’inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest’obbligo:

a.
i tecnici d’inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d’inseminazione svizzera;
b.
i detentori di animali in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2 lettera b;
c.
i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.1

2 I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali