Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Disposizioni finali
< Art. 315g Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

Art. 316 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell’articolo 8.

2 L’entrata in vigore dell’articolo 8 è determinata più tardi.


Stato 1° maggio 2013
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