Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 3: Epizoozie da eradicare
Sezione 2: Carbonchio ematico
< Art. 131 Indennità
> Art. 133 Obbligo di notifica

Art. 132 Diagnosi

1 È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il Bacillus anthracis. Per l’analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

2 Il periodo d’incubazione è di 15 giorni.


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali